Art. 8.

                     Norme transitorie e finali
  1. Gli esperti che hanno conseguito la nomina in data antecedente a
quello di pubblicazione del presente decreto devono:
    a) entro  due  anni  dalla  data  di  pubblicazione  del presente
decreto  adeguarsi  a  quanto  previsto  dal  comma 3 dell'art. 7 del
presente decreto;
    b) entro  tre  anni  dalla  data  di  pubblicazione  del presente
decreto  adeguare  i locali di prova con le rispettive strumentazioni
alle  disposizioni  di cui al precedente punto b) e c), comma 1, art.
6.