Art. 8. Norme transitorie e finali 1. Gli esperti che hanno conseguito la nomina in data antecedente a quello di pubblicazione del presente decreto devono: a) entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto adeguarsi a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 7 del presente decreto; b) entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto adeguare i locali di prova con le rispettive strumentazioni alle disposizioni di cui al precedente punto b) e c), comma 1, art. 6.