(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato 2

                           LOCALE DI PROVA
A) Dimensioni.
    1. Larghezza lato ingresso non inferiore a 5 m.
    2. Lunghezza non inferiore a 15 m.
    3.  Ingresso  avente  larghezza  ed  altezza  rispettivamente non
inferiore a 3,00 m e 4,50 m.
B) Condizionamento termico.
    1.  Nel  locale  di  prova  deve essere garantita una temperatura
interna  media  non  inferiore  a +15 C (La verifica che il locale di
prova  rispetti  la  suddetta  condizione  di temperatura deve essere
effettuata almeno ogni 2 anni).
C) Strumentazione.
    1. Metro.
    2. Calibro speciale per rilievo degli spessori di isolamento.
    3.  Due  strumenti  per  la registrazione automatica di almeno 24
temperature  ciascuno,  lo  strumento deve essere programmabile per i
seguenti intervalli di stampa:
      minore o uguale a 15 minuti per i mezzi frigoriferi;
      minore  o  uguale  a  60  minuti  per  i  mezzi  refrigeranti o
caloriferi.
    Gli    strumenti   possono   essere   atti   alla   registrazione
contemporanea  delle  temperature  di piu' di un veicolo sottoposto a
prova.
    Gli  strumenti  devono  consentire  la  stampa  di due separati e
leggibili  diagrammi  continui temperatura-tempo di rilevazione delle
temperature  medie interne ed esterne. Le scale devono essere lineari
e  devono  consentire l'apprezzamento dei dati piu' significativi (ad
esempio i cicli dovuti al funzionamento del termostato).
    4. Almeno 48 sonde per il rilievo di temperatura.
    5. Termometro di precisione (+/- 0,2 °C).
    6.  Impianto  per  lo  smaltimento  dei  gas  di  scarico  per il
funzionamento  dei  gruppi  frigoriferi  trascinati  dal  motore  del
veicolo e sistema di raffreddamento del i radiatore/i del veicolo.
    7. Lampada di potenza non inferiore a 150 W.
    8.  La  strumentazione elencata ai precedenti punti e' sottoposta
ad un programma di manutenzione e taratura documentata su un apposito
registro.
    9.  Archivio  dell'attivita'  effettuata in cui sia reperibile la
documentazione per dieci anni.