Art. 3. 1. La regione autonoma della Sardegna provvede, con oneri a proprio carico, alla ricollocazione delle attivita' espletate negli immobili per i quali si procede alla dismissione, nonche' alla bonifica dei sedimi militari dismessi, con esclusione delle attivita' da ricollocare a cura del Commissario delegato, indicate al successivo art. 4. 2. In un'ottica di sviluppo socio-economico e turistico dell'isola La Maddalena, la regione autonoma della Sardegna provvede a finanziare gli interventi infrastrutturali relativi ai beni acquisiti al demanio regionale. La regione provvedera' inoltre a finanziare i lavori relativi al molo e alle banchine nell'area antistante l'autoreparto compresa tra Cala Camiciotto e Molo Carbone nell'area dell'Arsenale.