Art. 3.
  1. La regione autonoma della Sardegna provvede, con oneri a proprio
carico,  alla ricollocazione delle attivita' espletate negli immobili
per  i  quali  si procede alla dismissione, nonche' alla bonifica dei
sedimi   militari   dismessi,   con  esclusione  delle  attivita'  da
ricollocare  a  cura del Commissario delegato, indicate al successivo
art. 4.
  2.  In un'ottica di sviluppo socio-economico e turistico dell'isola
La   Maddalena,   la  regione  autonoma  della  Sardegna  provvede  a
finanziare gli interventi infrastrutturali relativi ai beni acquisiti
al  demanio  regionale. La regione provvedera' inoltre a finanziare i
lavori   relativi  al  molo  e  alle  banchine  nell'area  antistante
l'autoreparto  compresa  tra Cala Camiciotto e Molo Carbone nell'area
dell'Arsenale.