Art. 7.
  1.  All'art.  4  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente  comma:  «3-bis.  L'Ufficio  di  cui  al  comma 1  si avvale
altresi' di un dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  cui  conferire,  ai  sensi  dell'art.  19, commi 4 e 10 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  un  incarico  dirigenziale di livello generale con
compiti  di  studio  e  ricerca  su  temi  economici  e finanziari di
interesse per la preparazione della Presidenza italiana del G8».
  2.  L'Ufficio  dello  Sherpa  istituito  presso  la  Presidenza del
Consiglio  dei Ministri ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri n. 3629 del 20 novembre
2007,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del
24 gennaio  2008  e  la  Struttura  di  missione della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri per l'organizzazione del grande evento G8 si
avvalgono   di  personale  messo  a  disposizione  da  Organizzazioni
internazionali  o  enti  pubblici  o  privati a seguito di specifiche
intese.
  3. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  le  parole «Commissario delegato, su proposta del»
sono soppresse.
  4. All'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni
ed  integrazioni, le parole «Il Commissario delegato e' autorizzato a
stipulare,   su   proposta  del  Capo  dell'Ufficio  Sherpa  e»  sono
sostituite dalle parole «Il Capo dell'Ufficio Sherpa e' autorizzato a
stipulare,».
  5. All'art. 4, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni
ed  integrazioni, le parole «il Commissario delegato e' autorizzato a
conferire, su proposta del Capo dell'Ufficio Sherpa,» sono sostituite
dalle   parole   «Il   Capo  dell'Ufficio  Sherpa  e'  autorizzato  a
conferire».
  6. All'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3629  del  20 novembre 2007, cosi' come modificato
dall'art.  6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3652 del 2008, le
parole   «sette  contratti»  sono  sostituite  con  le  parole  «nove
contratti».
  7.  Il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del
24 gennaio  2008,  recante  la  Costituzione  dell'Ufficio  Sherpa G8
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si intende modificato
nei termini di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo.
  8. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni
ed  integrazioni, le parole «di tutte le determinazioni commissariali
comportanti  oneri» sono sostituite dalle parole «, a conclusione del
grande  evento,  di un elenco riepilogativo dei fornitori comprensivo
dell'oggetto della fornitura e del relativo importo».
  9.  All'art.  9,  commi 5  e  8,  dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3629 del 20 novembre 2007, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  le  parole  «omnicomprensiva»  sono
soppresse.
  10.   Alla   fine  del  comma 1  dell'art.  10  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e' aggiunto il seguente
periodo  «- commi 18, 55, 56 e 57 dell'art. 3 della legge 24 dicembre
2007,  n. 244; - articoli 7, 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165, e successive modificazioni ed integrazioni; - art. 1,
comma 127,  della legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni ed
integrazioni».
  11.  Al  personale  della  struttura  di  missione  del Commissario
delegato  di  cui  all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive
modificazioni  ed integrazioni, si applicano le disposizioni previste
dall'art.   22  dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  3536  del
28 luglio 2006.