Art. 7. 1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: «3-bis. L'Ufficio di cui al comma 1 si avvale altresi' di un dirigente dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui conferire, ai sensi dell'art. 19, commi 4 e 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, un incarico dirigenziale di livello generale con compiti di studio e ricerca su temi economici e finanziari di interesse per la preparazione della Presidenza italiana del G8». 2. L'Ufficio dello Sherpa istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2008 e la Struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'organizzazione del grande evento G8 si avvalgono di personale messo a disposizione da Organizzazioni internazionali o enti pubblici o privati a seguito di specifiche intese. 3. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «Commissario delegato, su proposta del» sono soppresse. 4. All'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «Il Commissario delegato e' autorizzato a stipulare, su proposta del Capo dell'Ufficio Sherpa e» sono sostituite dalle parole «Il Capo dell'Ufficio Sherpa e' autorizzato a stipulare,». 5. All'art. 4, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «il Commissario delegato e' autorizzato a conferire, su proposta del Capo dell'Ufficio Sherpa,» sono sostituite dalle parole «Il Capo dell'Ufficio Sherpa e' autorizzato a conferire». 6. All'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, cosi' come modificato dall'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 3652 del 2008, le parole «sette contratti» sono sostituite con le parole «nove contratti». 7. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2008, recante la Costituzione dell'Ufficio Sherpa G8 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si intende modificato nei termini di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo. 8. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «di tutte le determinazioni commissariali comportanti oneri» sono sostituite dalle parole «, a conclusione del grande evento, di un elenco riepilogativo dei fornitori comprensivo dell'oggetto della fornitura e del relativo importo». 9. All'art. 9, commi 5 e 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «omnicomprensiva» sono soppresse. 10. Alla fine del comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il seguente periodo «- commi 18, 55, 56 e 57 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244; - articoli 7, 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; - art. 1, comma 127, della legge n. 662 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni». 11. Al personale della struttura di missione del Commissario delegato di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006.