Art. 8. 1. La Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007 e', altresi', incaricata, quale stazione appaltante, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e complementari connessi al Vertice G8; la struttura stessa opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, specificamente, ove funzionale agli obiettivi di cui alla presente ordinanza, anche presso il Dipartimento della protezione civile, fino allo svolgimento delle manifestazioni correlate ai richiamati due grandi eventi. 2. Tenuto conto del quadro esigenziale sopravvenuto, l'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2007, n. 3632, e' cosi' sostituito: 1. «La Struttura di missione denominata "Struttura di Missione per le celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unita' nazionale", di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, e' integrata, anche in ragione degli ulteriori obiettivi da conseguire connessi al Vertice G8, con tre unita' di livello dirigenziale non generale e con venti unita' aventi qualifica funzionale, o equiparata, di aree III, II o I, appartenenti alla Pubblica amministrazione, sia civile che militare, anche in posizione di comando. Di tale contingente non piu' di dodici unita' possono essere soggetti estranei alla Pubblica amministrazione, ai quali, con riferimento alle funzioni loro assegnate, e' attribuita la posizione economica dell'aree III, II o I, previste dal C.C.N.L. per il personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al personale, appartenente alla Pubblica amministrazione, sia civile che militare, anche in posizione di comando, in servizio presso la struttura, fermo il trattamento economico in godimento ordinario e straordinario, si applicano le disposizioni previste dall'art. 22 dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006». 3. Il personale non dirigenziale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007, e di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007, n. 3632, cosi' come sostituito dal comma 2 del presente articolo, e' messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro dieci giorni dalla richiesta del coordinatore della Struttura di missione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007. 4. Il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2008, potra' avvalersi di un soggetto attuatore cui affidare specifici settori di intervento sulla base di apposite direttive impartite dallo stesso Commissario. 5. Per la realizzazione degli interventi connessi ai grandi eventi di cui al comma 1 il Commissario delegato per la realizzazione del Vertice G8 nomina un soggetto attuatore che si avvale della nuova struttura di missione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. In particolare il soggetto attuatore provvede alle procedure necessarie per l'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, alla stipula dei relativi contratti, alla direzione dei lavori ed al pagamento dei relativi stati di avanzamento lavori, nonche' alla rendicontazione delle somme erogate ai sensi della normativa vigente. La corresponsione dei compensi incentivanti correlati alla realizzazione degli interventi di cui al presente comma e' subordinata al rispetto dei termini definiti con apposito provvedimento del soggetto attuatore. 6. Il soggetto attuatore di cui al comma 5 provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi necessari allo svolgimento degli eventi di cui al comma 1 procedendo alle aggiudicazioni anche sulla base del solo progetto preliminare, in deroga all'art. 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 7. Per il compimento delle iniziative previste dal comma 5 il Commissario delegato per l'organizzazione del Vertice G8, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 5, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2004, delle direttive comunitarie, con particolare riferimento alla direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 97/11/CE, in tema di valutazione di impatto ambientale alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in tema di affidamento di lavori, servizi e forniture sono autorizzati a derogare, oltre a quelle previste dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007, n. 3632, alle seguenti disposizioni: agli articoli 11, 15, 48, 49, 50, 51 e 107 del decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna 7 settembre 2006, n. 82 - delibera della Giunta n. 36/7 del 5 settembre 2006; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni articoli 109, 124, 193 e 208; art. 1 del decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, nella parte in cui nella parte seconda del titolo III viene inserito l'art. 23; decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 agosto 2005; articoli 47, 49, 51, 53, 59, 61 e 70 della legge della regione autonoma della Sardegna 12 giugno 2006, n. 9. I termini per le procedure di incidenza ambientale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i termini per il rilascio del parere sanitario, di cui al decreto legislativo n. 277 del 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ridotti della meta'. 8. Ove per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui all'art. 4 sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, quest'ultima e' acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti alla meta'. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che rivestono le opere e gli interventi con riferimento alla data di realizzazione dell'evento, hanno carattere essenziale e perentorio, in deroga ai termini di cui al titolo III del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008. 9. Nelle more del procedimento di valutazione d'impatto ambientale il soggetto attuatore, di cui al comma 5, e' autorizzato a procedere agli affidamenti dei lavori, espressamente riservandosi il potere di imporre al soggetto affidatario le eventuali prescrizioni che dovessero essere impartite successivamente all'esito della valutazione d'impatto ambientale, consentendo, altresi', l'apertura dei cantieri e l'inizio delle opere compatibilmente con le esigenze ambientali. 10. Per le motivazioni indicate nelle premesse e tenuto conto della assoluta indifferibilita' ed urgenza delle iniziative di assunzione dei molteplici e complessi interventi concernenti le opere e le manifestazioni attinenti ai predetti grandi eventi, e' istituita apposita commissione consultiva tecnica nominata dal coordinatore della struttura di missione; essa opera a titolo gratuito ed e' composta da otto unita' da prescegliere nel mondo accademico e professionale, con compiti consultivi e di assistenza in materia tecnico-progettuale. 11. Per le motivazioni del pari indicate nelle premesse, e' istituita una consulta giuridica composta da tre magistrati amministrativi di cui uno contabile, nominati dal coordinatore della struttura di missione, con compiti consultivi in materia giuridico-amministrativa. 12. In favore del soggetto attuatore di cui al comma 5 e' autorizzata l'apertura di due distinte contabilita' speciali, da attivare secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, sulle quali affluiranno le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi affidati al medesimo soggetto attuatore. 13. Agli oneri relativi all'attuazione del presente articolo si provvede a carico delle risorse di cui all'art. 2, comma 64, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e a carico delle risorse di cui all'art. 2, comma 408, della stessa legge, ivi compreso il compenso da corrispondere ai componenti della consulta di cui al comma 11 pari ad un'indennita' mensile onnicomprensiva fissata al 25% del trattamento economico in godimento. 14. La Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' destinare alla struttura di cui al comma 1 personale comandato, nel limite massimo di dieci unita', in servizio presso i propri Uffici senza mutare la natura del comando e il titolo giuridico abilitante. 15. Al fine di favorire opportunita' di formazione e sviluppo di capacita' di gestione di situazioni complesse il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 2007 e' autorizzato, in deroga alla normativa vigente, a bandire una selezione per titoli ed esami orale per l'assunzione con contratto a tempo determinato, di durata non superiore al 31 dicembre 2009, di dieci unita' di personale di eta' non superiore a 35 anni in possesso di titolo di laurea in ingegneria o architettura in deroga alla normativa vigente.