Art. 8.
  1.  La  Struttura  di missione di cui al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri del 15 giugno 2007 e', altresi', incaricata,
quale  stazione  appaltante,  per  la  realizzazione degli interventi
infrastrutturali e complementari connessi al Vertice G8; la struttura
stessa  opera  presso  la  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri e,
specificamente,  ove  funzionale  agli obiettivi di cui alla presente
ordinanza, anche presso il Dipartimento della protezione civile, fino
allo  svolgimento  delle  manifestazioni  correlate ai richiamati due
grandi eventi.
  2.  Tenuto  conto  del  quadro  esigenziale sopravvenuto, l'art. 3,
comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23 novembre  2007,  n. 3632, e' cosi' sostituito: 1. «La Struttura di
missione  denominata  "Struttura  di Missione per le celebrazioni del
150°  Anniversario  dell'Unita'  nazionale",  di  cui  al decreto del
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri  del  15 giugno  2007,  e'
integrata,  anche  in ragione degli ulteriori obiettivi da conseguire
connessi  al  Vertice  G8, con tre unita' di livello dirigenziale non
generale   e   con   venti  unita'  aventi  qualifica  funzionale,  o
equiparata,   di  aree  III,  II  o  I,  appartenenti  alla  Pubblica
amministrazione,  sia  civile  che  militare,  anche  in posizione di
comando. Di tale contingente non piu' di dodici unita' possono essere
soggetti  estranei  alla  Pubblica  amministrazione,  ai  quali,  con
riferimento  alle funzioni loro assegnate, e' attribuita la posizione
economica  dell'aree  III,  II  o  I,  previste  dal  C.C.N.L. per il
personale  del  comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Al  personale, appartenente alla Pubblica amministrazione, sia civile
che  militare,  anche  in posizione di comando, in servizio presso la
struttura,  fermo  il  trattamento economico in godimento ordinario e
straordinario,  si  applicano  le  disposizioni previste dall'art. 22
dell'ordinanza di protezione civile n. 3536 del 28 luglio 2006».
  3.  Il  personale  non dirigenziale di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2007,
e  di  cui  all'art.  3,  comma 1,  dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio   dei  Ministri  23 novembre  2007,  n.  3632,  cosi'  come
sostituito dal comma 2 del presente articolo, e' messo a disposizione
da  parte  degli  uffici  di  appartenenza  entro  dieci giorni dalla
richiesta  del  coordinatore  della  Struttura  di  missione  di  cui
all'art.  3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
15 giugno 2007.
  4.  Il  Commissario  delegato  di cui al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  22 gennaio  2008,  potra'  avvalersi  di un
soggetto attuatore cui affidare specifici settori di intervento sulla
base di apposite direttive impartite dallo stesso Commissario.
  5.  Per la realizzazione degli interventi connessi ai grandi eventi
di  cui  al  comma 1 il Commissario delegato per la realizzazione del
Vertice  G8  nomina  un  soggetto attuatore che si avvale della nuova
struttura di missione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. In
particolare  il soggetto attuatore provvede alle procedure necessarie
per  l'affidamento  dei  lavori,  dei servizi e delle forniture, alla
stipula  dei  relativi  contratti,  alla  direzione  dei lavori ed al
pagamento  dei  relativi  stati  di  avanzamento lavori, nonche' alla
rendicontazione delle somme erogate ai sensi della normativa vigente.
La   corresponsione   dei   compensi   incentivanti   correlati  alla
realizzazione   degli   interventi   di  cui  al  presente  comma  e'
subordinata   al   rispetto   dei   termini   definiti  con  apposito
provvedimento del soggetto attuatore.
  6.   Il  soggetto  attuatore  di  cui  al  comma  5  provvede  alla
realizzazione   delle   opere   e  degli  interventi  necessari  allo
svolgimento   degli   eventi  di  cui  al  comma  1  procedendo  alle
aggiudicazioni  anche  sulla  base  del solo progetto preliminare, in
deroga all'art. 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  7.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dal comma 5 il
Commissario  delegato  per l'organizzazione del Vertice G8, ovvero il
soggetto  attuatore  di  cui  al  comma  5, nel rispetto dei principi
generali  dell'ordinamento  giuridico, della direttiva del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri in data 22 ottobre 2004, delle direttive
comunitarie,  con  particolare riferimento alla direttiva 85/337/CEE,
come  modificata  dalla direttiva 97/11/CE, in tema di valutazione di
impatto  ambientale alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE in tema di
affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture  sono  autorizzati  a
derogare,  oltre  a  quelle  previste  dall'art. 7 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2007, n. 3632, alle
seguenti disposizioni:
    agli  articoli  11,  15,  48,  49,  50,  51 e 107 del decreto del
presidente della regione autonoma della Sardegna 7 settembre 2006, n.
82 - delibera della Giunta n. 36/7 del 5 settembre 2006;
    decreto   legislativo   3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni articoli 109, 124, 193 e 208;
    art.  1  del  decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, nella
parte in cui nella parte seconda del titolo III viene inserito l'art.
23;
    decreto  del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
del 3 agosto 2005;
    articoli  47,  49,  51, 53, 59, 61 e 70 della legge della regione
autonoma  della  Sardegna  12  giugno  2006,  n.  9. I termini per le
procedure  di  incidenza ambientale, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  357  del  1997,  e successive modificazioni ed
integrazioni,  ed  i termini per il rilascio del parere sanitario, di
cui   al   decreto   legislativo   n.  277  del  1991,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, sono ridotti della meta'.
  8.  Ove  per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui
all'art.  4  sia  richiesta  la  valutazione  di  impatto ambientale,
quest'ultima  e'  acquisita  sulla  base della normativa vigente, nei
termini  ivi previsti ridotti alla meta'. Detti termini, in relazione
alla  somma  urgenza  che  rivestono  le  opere  e gli interventi con
riferimento  alla  data di realizzazione dell'evento, hanno carattere
essenziale  e  perentorio,  in deroga ai termini di cui al titolo III
del   decreto  legislativo  n.  152  del  3 aprile  2006  cosi'  come
modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008.
  9.  Nelle more del procedimento di valutazione d'impatto ambientale
il  soggetto attuatore, di cui al comma 5, e' autorizzato a procedere
agli  affidamenti dei lavori, espressamente riservandosi il potere di
imporre   al  soggetto  affidatario  le  eventuali  prescrizioni  che
dovessero    essere   impartite   successivamente   all'esito   della
valutazione  d'impatto  ambientale, consentendo, altresi', l'apertura
dei  cantieri  e l'inizio delle opere compatibilmente con le esigenze
ambientali.
  10. Per le motivazioni indicate nelle premesse e tenuto conto della
assoluta  indifferibilita'  ed urgenza delle iniziative di assunzione
dei  molteplici  e  complessi  interventi  concernenti  le opere e le
manifestazioni  attinenti  ai  predetti  grandi  eventi, e' istituita
apposita  commissione  consultiva  tecnica  nominata dal coordinatore
della  struttura  di  missione;  essa  opera  a titolo gratuito ed e'
composta  da  otto  unita'  da  prescegliere  nel  mondo accademico e
professionale,  con  compiti  consultivi  e  di assistenza in materia
tecnico-progettuale.
  11.  Per  le  motivazioni  del  pari  indicate  nelle  premesse, e'
istituita   una   consulta   giuridica  composta  da  tre  magistrati
amministrativi  di cui uno contabile, nominati dal coordinatore della
struttura   di   missione,   con   compiti   consultivi   in  materia
giuridico-amministrativa.
  12.  In  favore  del  soggetto  attuatore  di  cui  al  comma  5 e'
autorizzata  l'apertura  di  due  distinte  contabilita' speciali, da
attivare  secondo  le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20 aprile  1994,  n.  367, sulle quali
affluiranno   le   risorse  necessarie  per  la  realizzazione  degli
interventi affidati al medesimo soggetto attuatore.
  13.  Agli  oneri  relativi  all'attuazione del presente articolo si
provvede  a  carico  delle risorse di cui all'art. 2, comma 64, della
legge  n.  244  del  24 dicembre 2007 e a carico delle risorse di cui
all'art.  2,  comma 408, della stessa legge, ivi compreso il compenso
da corrispondere ai componenti della consulta di cui al comma 11 pari
ad   un'indennita'   mensile   onnicomprensiva  fissata  al  25%  del
trattamento economico in godimento.
  14.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri puo' destinare alla
struttura  di  cui al comma 1 personale comandato, nel limite massimo
di  dieci  unita', in servizio presso i propri Uffici senza mutare la
natura del comando e il titolo giuridico abilitante.
  15.  Al  fine  di favorire opportunita' di formazione e sviluppo di
capacita' di gestione di situazioni complesse il Commissario delegato
di  cui  all'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3629  del  2007  e'  autorizzato, in deroga alla normativa vigente, a
bandire  una selezione per titoli ed esami orale per l'assunzione con
contratto a tempo determinato, di durata non superiore al 31 dicembre
2009, di dieci unita' di personale di eta' non superiore a 35 anni in
possesso  di  titolo di laurea in ingegneria o architettura in deroga
alla normativa vigente.