(all. 1 - art. 1)
Protocollo  relativo  all'emendamento dell'Accordo che istituisce una
Commissione  internazionale  per  il  Servizio  internazionale  delle
ricerche.

    I  Governi del Regno del Belgio, della Repubblica francese, della
Repubblica  federale  di  Germania,  della Repubblica ellenica, dello
Stato   d'Israele,  della  Repubblica  italiana,  del  Granducato  di
Lussemburgo,  del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia,
del  Regno  Unito  di  Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati
Uniti d'America,
    Desiderosi  di  emendare l'Accordo che istituisce una Commissione
internazionale   per   il   Servizio   internazionale   di   ricerca,
originariamente  concluso  a  Bonn il 6 giugno del 1955, e successivi
emendamenti,
    Hanno convenuto quanto segue:
                               Art. I.
    I   seguenti   paragrafi  saranno  aggiunti  al  Preambolo  prima
dell'ultimo considerando:
      «Considerando  che  i Governi della Repubblica ellenica e della
Repubblica  polacca  sono  in seguito divenuti parte dell'Accordo che
istituisce   una   Commissione   internazionale   per   il   Servizio
internazionale  delle  ricerche  e  che  pertanto  sono  membri della
Commissione  internazionale  per  il  Servizio  internazionale  delle
ricerche;»
      «Desiderando  assicurare  l'accesso,  a  scopi di ricerca, agli
archivi  e  documenti  custoditi presso il Servizio internazionale di
ricerca, sia in loco che tramite copie degli archivi e documenti;»
    «Considerando   che  i  Governi  ritengono  che  la  legislazione
nazionale  di  ciascuno di essi garantisca un'adeguata protezione dei
dati personali e che si attendono che, nel dare accesso alle suddette
copie,  ciascun  Governo terra' in considerazione la natura sensibile
di alcune delle informazioni che esse potrebbero contenere.»
                              Art. II.
    Il  testo seguente sara' inserito alla fine dell'art. 2 paragrafo
a):
    «,  compreso  l'accesso  per  i  ricercatori  agli  archivi  e ai
documenti custoditi presso tale servizio a Bad Arolsen;
                              Art. III.
    Sara' aggiunto un art. 8-bis:
      art. 8-bis
        a) ciascun  Governo  ricevera', su richiesta, una copia unica
degli archivi e documenti del Servizio Internazionale delle Ricerche.
        b) ciascun Governo potra' rendere accessibili detti archivi e
documenti  a  scopi  di  ricerca  presso  i  locali di un deposito di
archivi  appropriato  situato  nel proprio territorio, dove l'accesso
sara' consentito conformemente alla legislazione nazionale pertinente
e ai regolamenti e agli usi nazionali in materia di archivi.
                              Art. IV.
    Questo  Protocollo  entrera'  in  vigore alla data in cui tutti i
Governi  firmatari  avranno  comunicato  al  Governo della Repubblica
federale  di  Germania  di  aver  completato le procedure interne per
l'entrata  in vigore dello stesso. La data pertinente sara' quella in
cui  l'ultima  comunicazione  sara'  stata ricevuta dal Governo della
Repubblica federale di Germania.
    Il presente Protocollo e' concluso nelle lingue tedesca, francese
e inglese, i tre testi facenti ugualmente fede.
    Esso  sara'  aperto  alla  firma  di tutti i Governi membri della
Commissione internazionale del Servizio internazionale delle ricerche
a  partire  dal  1°  giugno  2006  fino al 1° novembre 2006 presso il
Ministero degli affari esteri della Repubblica federale di Germania a
Berlino.
    Il  Governo  della  Repubblica  federale  di Germania e' tenuto a
trasmettere  una  copia  autenticata a tutti i Governi firmatari e al
Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione ai sensi
dell'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.
    Per il Governo del Regno del Belgio:
    Per il Governo della Repubblica francese:
    Per il Governo della Repubblica federale di Germania:
    Per il Governo della Repubblica ellenica:
    Per il Governo dello Stato d'Israele:
    Per il Governo della Repubblica italiana:
    Per il Governo del Granducato di Lussemburgo:
    Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi:
    Per il Governo della Repubblica polacca:
    Per  il  Governo  del  Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del
Nord:
    Per il Governo degli Stati Uniti d'America:

             ---->   Vedere da pag. 23 a pag. 28   <----