Art. 3.
  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al
precedente    articolo,    avra'   inizio   il   collocamento   della
quattordicesima  tranche dei titoli stessi per un importo massimo del
10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente
decreto;  tale  tranche  supplementare sara' riservata agli operatori
«specialisti  in  titoli  di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3
del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159  del  9 luglio  1999,  che  abbiano  partecipato  all'asta  della
tredicesima  tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo
non  inferiore  al  «prezzo  di esclusione». La tranche supplementare
verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del
citato  decreto  del  27 agosto 2007, in quanto applicabili, e verra'
collocata  al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa
alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
  Gli    «specialisti»    potranno    partecipare   al   collocamento
supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore
15,30 del giorno 31 marzo 2008.
  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui
all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale complessivamente
assegnato,  nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.