(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
           DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
              DI ORIGINE PROTETTA «TROTE DEL TRENTINO»
                               Art. 1.
                     Denominazione del prodotto
    La   denominazione  di  origine  protetta  «D.O.P.  -  Trote  del
Trentino»  e'  riservata  ai  pesci  salmonidi  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  definiti  nel presente disciplinare di
produzione.
                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto
1. La specie.
    La  D.O.P. «Trote del Trentino» e' attribuita ai pesci salmonidi,
nati  e  allevati  nella  zona  di  produzione  di cui all'art. 3 del
presente  disciplinare  e appartenenti alla seguente specie: a) trota
iridea Oncorhynchus mykiss (Walb).
2. Caratteristiche morfologiche.
    All'atto  dell'immissione  al consumo, le trote devono presentare
le  seguenti caratteristiche: dorso verdastro con una fascia rosea su
entrambi  i  fianchi;  ventre biancastro; macchiette scure sparse sul
corpo e sulla pinna dorsale e caudale.
    L'Indice   di   Corposita'   (Condition  Factor)  deve  risultare
rispettivamente  entro  il valore di 1,25 per pesci fino a 500 grammi
ed entro 1,35 per pesci oltre i 500 grammi.
3. Caratteristiche chimico-fisiche.
    La  carne  deve  presentare  un  contenuto  in  grassi totali non
superiore al 6%. La carne e' bianca o salmonata.
4. Caratteristiche organolettiche.
    La  carne delle «Trote del Trentino» D.O.P. si presenta compatta,
tenera,  magra con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e
fragrante d'acqua dolce.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La zona di produzione della D.O.P. «Trote del Trentino» comprende
l'intero  territorio  della  provincia  autonoma di Trento nonche' il
comune di Bagolino in provincia di Brescia.
                               Art. 4.
                         Prova dell'origine
    Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando
per  ognuna  gli  input  e  gli  output. In questo modo, e attraverso
l'iscrizione   in   appositi   elenchi,   gestiti  dall'organismo  di
controllo,   delle  vasche  di  allevamento,  degli  allevatori,  dei
macellatori  e  dei  confezionatori,  nonche'  attraverso la denuncia
tempestiva  alla  struttura di controllo delle quantita' prodotte, e'
garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche o
giuridiche,  iscritte  nei  relativi  elenchi,  sono  assoggettate al
controllo  da  parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto
disposto  dal  disciplinare  di  produzione  e  dal relativo piano di
controllo.
                               Art. 5.
                        Metodi di ottenimento
1. Produzione uova, fecondazione ed incubazione.
    Le  uova  e  i  successivi  stadi  di accrescimento devono essere
ottenuti  a  partire  da  riproduttori  presenti nelle pescicolture e
nelle  zone  dell'ambiente  naturale  comprese all'interno della zona
delimitata.
2. Allevamento.
    Le  vasche  di  allevamento  del novellame e del materiale adulto
devono  essere costruite completamente in cemento, o terra e cemento,
o  con  argini  in  cemento  e  fondo  in  terra, o in vetroresina, o
acciaio,  e  devono essere disposte in serie o in successione in modo
da favorire al massimo la riossigenazione.
    L'acqua  utilizzata  nell'allevamento  deve  provenire  da  acque
sorgive,  e/o  pozzi  e/o  fiumi  e  torrenti  compresi nella zona di
produzione delimitata.
    In  particolare,  l'acqua  in  entrata  nelle vasche esterne deve
presentare le seguenti caratteristiche:
      a) la   temperatura  media  giornaliera  nei  mesi  da novembre
a marzo non deve superare i 10°C;
      b) l'ossigeno disciolto non deve essere inferiore a 7 mg/l.
    La  densita'  di  allevamento in vasca, in relazione al numero di
ricambi  giornalieri  dell'acqua,  non deve superare i valori massimi
riportati nella seguente tabella:

=====================================================================
    Numero ricambi giornalieri    | Densita' massima di allevamento
           dell'acqua -           |           (in kg/m3) -
=====================================================================
               Da 2 a 6           |                25
---------------------------------------------------------------------
              Da 6 a 10           |                30
---------------------------------------------------------------------
              Piu' di 10          |                40

    La  razione alimentare deve seguire i requisiti consolidati dalla
tradizione  nel  rispetto  degli  usi  leali  e costanti. Proprio per
questo   i  mangimi  utilizzati  devono  essere  privi  di  O.G.M.  e
opportunamente certificati secondo la normativa vigente.
    Per  contribuire ad esaltare la qualita' tipica della carne della
D.O.P. «Trote del Trentino» sono ammesse le seguenti materie prime:
      cereali,  granaglie e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i
concentrati proteici;
      semi  oleosi  e  loro  prodotti  e  sottoprodotti,  compresi  i
concentrati proteici e gli oli;
      semi  di leguminose e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i
concentrati proteici;
      prodotti  e  sottoprodotti  derivanti  da  pesce e/o crostacei,
compresi gli oli;
      farina di alghe marine e derivati;
      farina  di  tuberi  e loro prodotti e sottoprodotti, compresi i
concentrati proteici.
    Le caratteristiche della composizione della razione somministrata
devono  essere  tali  da  soddisfare i fabbisogni degli animali nelle
diverse fasi del ciclo di allevamento in relazione agli obiettivi del
presente disciplinare.
    Sono  ammessi  i  prodotti  a  base  di  sangue  ricavati  da non
ruminanti.    Sono    ammessi    tutti    gli    additivi   destinati
all'alimentazione animale definiti dalla legislazione vigente.
    La salmonatura deve essere ottenuta utilizzando esclusivamente il
pigmento carotenoide astaxantina.
    Prima  di  inviare  il  materiale adulto alla lavorazione, devono
essere  rispettati  -  in  relazione  alla  temperatura  dell'acqua i
seguenti tempi di digiuno, calcolati partendo dal giorno successivo a
quello ultimo di alimentazione:

=====================================================================
Temperatura dell'acqua (in °C) -|Numero minimo di giorni di digiuno -
=====================================================================
            0 a 5,5             |                 6
          da 5,6 a 8,5          |                 5
          da 8,6 a 12           |                 4
           piu' di 12           |                 3

3. Lavorazione.
    Le   operazioni   di   lavorazione  devono  avvenire  in  sale  a
temperatura controllata e comunque inferiore a 12°C.
    Gli stoccaggi fra le varie fasi della lavorazione devono avvenire
a  temperature  comprese  tra  0  e  +4°C  in  modo  da  mantenere le
condizioni ottimali di conservazione.
    In  relazione  alla  tipologia  merceologica,  le  trote  vengono
eviscerate, filettate e rifilate.
4. Confezionamento.
    Il   confezionamento  della  «D.O.P.  Trote  del  Trentino»  deve
avvenire  all'interno  della zona di produzione di cui all'art. 3 per
garantire   qualita'  e  freschezza  del  prodotto,  in  quanto  solo
attraverso una riduzione e compressione dei periodi di intervallo tra
produzione  e  confezionamento  si  potranno  evitare l'insorgere dei
processi   degradativi   post-mortem  quali  rilassamento  muscolare,
ossidazione,   proteolisi   enzimatica   accanto   ai   processi   di
degradazione  microbica,  estremamente  rapidi  e presenti nei pesci.
Solo  cosi'  quindi,  potranno  essere  salvaguardate e ulteriormente
valorizzate   tutte   le   caratteristiche  di  cui  all'art.  2  che
differenziano   la   trota  ottenuta  negli  allevamenti  della  zona
delimitata.
    Il prodotto lavorato deve essere posto in vendita in vaschette di
polistirolo  sotto film e/o casse di polistirolo sotto film e/o buste
sottovuoto e/o confezionato in atmosfera modificata (ATM).
                               Art. 6.
          Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
    Le  caratteristiche  peculiari  delle  «Trote  del Trentino» sono
essenzialmente  il  basso  contenuto in grassi e il ridotto indice di
corposita',   che   derivano   direttamente   dalle   caratteristiche
geomorfologiche  e  climatiche,  non  trasferibili o imitabili, della
zona  delimitata  e all'elevata qualita' dell'acqua utilizzata, tutta
proveniente dalla zona d'origine, le cui prerogative sono: abbondante
quantita'  assicurata  dalla  presenza  di nevai e ghiacciai perenni,
elevata  ossigenazione,  buona  qualita'  chimica-fisica-biologica  e
bassa  temperatura  giornaliera media (inferiori a 10°C da novembre a
marzo).
    La  zona  di produzione e' formata da una sovrapposizione di piu'
cicli  erosivi glaciali e fluviali. Da un punto di vista morfologico,
e'  essenzialmente  montuoso e caratterizzato da valli scavate piu' o
meno profondamente nel substrato geologico e corrispondenti a tutti i
bacini idrografici del territorio.
    Il  clima  e'  caratterizzato da frequenti precipitazioni, spesso
nevose  nei  mesi  invernali,  e  le  temperature,  fresche anche nel
periodo estivo, formano un connubio che rendono unico il prodotto. Le
caratteristiche  chimico-fisiche  delle  Trote  del  Trentino sono in
possesso di valori dei parametri non ottenibili dalla troticoltura di
pianura o delle aree limitrofe.
    I  tratti  piu'  elevati  dei torrenti montani (Zona della Trota)
presentano  condizioni  ambientali  non  adatte  per la maggior parte
degli  altri  organismi:  le  acque  fredde  e  povere  di  nutrienti
comportano  un  accrescimento  lento,  che  se  da  un lato penalizza
l'aspetto   quantitativo   della  produzione,  dall'altro  esalta  le
caratteristiche   qualitative   delle  carni  (maggiore  consistenza,
migliore  sapore  e  minore  contenuto in lipidi). Inoltre la maggior
parte  delle troticolture trentine, grazie alla grande disponibilita'
idrica ed alla pendenza del terreno, e' realizzata con dislivelli tra
una  vasca  e  l'altra  che  permettono  una riossigenazione naturale
dell'acqua.
    La vocazione della zona delimitata alla troticoltura ha una lunga
tradizione   che   si   e'   consolidata   nel   tempo.   La  pratica
dell'allevamento in vasca risale al XIX secolo con la costruzione nel
1879  dello  stabilimento di piscicoltura artificiale di Torbole, che
aveva  la  finalita'  di  diffondere  la pratica della piscicoltura e
ripopolare  le  acque  pubbliche  con  avannotti  di  trota. A questa
seguirono,  nel  1891  a  Predazzo,  nel 1902 a Giustino e nel 1926 a
Tione, le prime piscicolture private seguite, nel secondo dopoguerra,
da   numerose  altre.  Tale  tradizione  si  e'  consolidata  con  la
fondazione  nel  1975 dell'Associazione dei troticoltori trentini, la
quale ha avuto un ruolo importante nel rilancio della zona.
    Attorno  all'allevamento  della  trota,  si  e'  stratificato  un
retroterra  culturale  fatto  di  mestieri,  gesti  stagionali, usi e
tradizioni ripetuti da oltre un secolo.
    Le  troticolture  della zona si dedicano alla produzione di carne
e/o   alla   produzione  di  materiale  da  rimonta  con  particolare
riferimento   alle   uova   embrionate,  le  quali  sono  oggetto  di
esportazione anche in Paesi extraeuropei, e di avannotti.
    La denominazione «Trote del Trentino» e' in uso ormai consolidato
da  oltre  un  decennio  e  cio' e' dimostrato da fatture, etichette,
materiale  pubblicitario, pubblicazioni (rif. Atlante provinciale dei
prodotti tradizionali, portale: www.trentinoagricoltura.net).
                               Art. 7.
                              Controlli
    Il  controllo  per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare   di   produzione  e'  svolto,  conformemente  a  quanto
stabilito  dall'articoli  10  e 11 del Regolamento (CE) n. 510 del 20
marzo 2006.
                               Art. 8.
                            Etichettatura
    Il  prodotto  e' posto in vendita confezionato. Su ogni singola/o
confezione/imballo  deve  essere apposta un'etichetta, riportante, in
caratteri  chiari,  indelebili  e  di dimensioni maggiori di tutte le
altre  scritte,  le diciture «Trote del Trentino» e «Denominazione di
origine  protetta»  e/o  la sigla «D.O.P.». Tale ultima dicitura deve
essere   tradotta   nella   lingua   in   cui   il   prodotto   viene
commercializzato.
    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente prevista.
    E'  tuttavia  consentito  l'utilizzo  di indicazioni che facciano
riferimento  a  nomi  o  ragioni sociali o marchi privati purche' non
abbiano  significato  laudativo  o  siano  tali  da trarre in inganno
l'acquirente.
    Nell'etichetta  deve  altresi'  figurare  il  simbolo comunitario
identificativo delle produzioni D.O.P.
    Nell'etichetta  o  in  un  apposito  contrassegno  devono  essere
indicati  il  numero  o il codice di riferimento del produttore e del
lotto di produzione.