IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  1,  comma 49,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante  opzione  per  l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 6
per  cento sull'ammontare delle differenze tra valori civili e valori
fiscali  degli  elementi  patrimoniali  da riallineare ai sensi degli
articoli 115,  comma 11,  128 e 141 del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  relativi, rispettivamente, ai regimi di
trasparenza  delle  societa'  di  capitali,  consolidato  nazionale e
mondiale;
  Visto  il  terzo periodo del comma 49 del citato art. 1 della legge
n.  244  del  2007,  che  demanda  al  Ministro dell'economia e delle
finanze   il   compito   di  definire,  con  decreto  di  natura  non
regolamentare, le relative disposizioni attuative;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
23 aprile  2004,  recante  «Disposizioni  applicative  del  regime di
tassazione per trasparenza nell'ambito della societa' di capitali, di
cui  agli  articoli  115  e  116  del  testo  unico delle imposte sui
redditi"» ed, in particolare, l'art. 11 recante «Rideterminazione del
reddito imponibile oggetto di imputazione"»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
9 giugno  2004,  recante  «  Disposizioni  applicative  del regime di
tassazione  del consolidato nazionale, di cui agli articoli 117 e 128
del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi"» ed, in particolare,
l'art. 16 recante «Determinazione del reddito imponibile per effettto
di svalutazioni dedotte»";
  Visto  il  decreto  legislativo  18 novembre  2005, n. 247, recante
«Disposizioni   correttive  ed  integrative  al  decreto  legislativo
12 dicembre  2003,  n.  344,  in materia di imposta sul reddito delle
societa', nonche' altre disposizioni tributarie»" ed, in particolare,
l'art.  9, comma 7, che rende applicabili al consolidato mondiale, in
quanto  compatibili,  le disposizioni previste dal citato decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004;
  Visto  l'art.  17  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e
successive  modificazioni,  recante  norme  di  semplificazione degli
adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni;
  Visti  gli  articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  concernenti  l'istituizione  del  Ministero dell'economia e
delle finanze;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
107,   che   disciplina  l'organizzazione  del  Dipartimento  per  le
politiche fiscali;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Applicazione dell'imposta sostitutiva per le
    societa' controllate che partecipano al consolidato nazionale
  1.  Le  societa'  controllate  aderenti  al  regime del consolidato
nazionale  possono  ottenere  la  disapplicazione  delle disposizioni
contenute  nell'art.  128  del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,   n.  917  (Tuir),  esercitando  l'opzione  per  l'applicazione
dell'imposta  sostitutiva dell'imposta sul reddito delle societa' con
aliquota  del 6 per cento, di cui al comma 49 dell'art. 1 della legge
24 dicembre 2007, n. 244.
  2.  L'imposta  sostitutiva  deve  essere  applicata  sull'ammontare
complessivo  delle  differenze tra i valori fiscali e i valori civili
dei beni ammortizzabili, degli altri elementi dell'attivo e dei fondi
di  accantonamento,  risultante dalla somma degli importi indicati in
colonna  3,  rispettivamente,  dei  righi  RF97,  RF98  ed  RF99  del
«Prospetto  dei  dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128
del  Tuir»"  del  modello  di  dichiarazione Unico 2008-SC. L'importo
indicato  in  colonna  3  del  rigo  RF98  e'  assunto al netto delle
eventuali  differenze  di  valori  relative  a  partecipazioni di cui
all'art.  87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
ferma  restando per tali partecipazioni la disapplicazione del citato
art. 128 del citato testo unico.
  3. L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva si esercita
effettuando  il  versamento  in  unica soluzione del relativo importo
entro  il  termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito
delle  societa' relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2007  e  produce  effetti  a partire dall'inizio dello stesso periodo
d'imposta.
  4. L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva puo' essere
esercitata anche in relazione a periodi d'imposta successivi a quello
in  corso  al  31 dicembre  2007,  facendo  riferimento, in tal caso,
all'ammontare  complessivo  delle  differenze  residue risultanti dai
righi  delle  successive  dichiarazioni  dei redditi corrispondenti a
quelli  indicati  nel comma 2 e procedendo al versamento dell'imposta
sostitutiva  entro  il termine per il versamento a saldo dell'imposta
sul   reddito   delle  societa'  relativa  al  periodo  d'imposta  di
riferimento.