Art. 2. Applicazione dell'imposta sostitutiva per i soci della societa' che ha optato per la trasparenza fiscale delle societa' di capitali. 1. L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva puo' essere esercitata dai soci della societa' soggetta al regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per ottenere la disapplicazione delle disposizioni contenute nel comma 11 dello stesso articolo. 2. L'opzione e' effettuata autonomamente da ciascun socio, assoggettando a imposta sostitutiva l'ammontare complessivo delle differenze tra i valori fiscali e i valori civili dei beni ammortizzabili, degli altri elementi dell'attivo e dei fondi di accantonamento, risultante dalla somma degli importi indicati in colonna 3, rispettivamente, dei righi RF91, RF92 ed RF93 del «Prospetto del reddito imputato ex art. 115 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione» del modello di dichiarazione Unico 2008-SC. L'importo indicato in colonna 3 del rigo RF92 e' assunto al netto delle eventuali differenze di valori relative a partecipazioni di cui all'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; ferma restando per tali partecipazioni la disapplicazione del citato art. 115 del citatato testo unico. 3. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 1.