Art. 2.
          Applicazione dell'imposta sostitutiva per i soci
           della societa' che ha optato per la trasparenza
                 fiscale delle societa' di capitali.
  1. L'opzione per la disciplina dell'imposta sostitutiva puo' essere
esercitata  dai soci della societa' soggetta al regime di trasparenza
fiscale  di  cui  all'art.  115  del  testo  unico  delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre   1986,  n.  917,  per  ottenere  la  disapplicazione  delle
disposizioni contenute nel comma 11 dello stesso articolo.
  2.   L'opzione   e'  effettuata  autonomamente  da  ciascun  socio,
assoggettando  a  imposta  sostitutiva  l'ammontare complessivo delle
differenze   tra  i  valori  fiscali  e  i  valori  civili  dei  beni
ammortizzabili,  degli  altri  elementi  dell'attivo  e  dei fondi di
accantonamento,  risultante  dalla  somma  degli  importi indicati in
colonna  3,  rispettivamente,  dei  righi  RF91,  RF92  ed  RF93  del
«Prospetto  del  reddito imputato ex art. 115 del Tuir e dei dati per
la  relativa  rideterminazione»  del  modello  di dichiarazione Unico
2008-SC.  L'importo indicato in colonna 3 del rigo RF92 e' assunto al
netto  delle eventuali differenze di valori relative a partecipazioni
di  cui  all'art.  87  del  testo  unico  delle  imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,   n.   917;   ferma   restando   per   tali  partecipazioni  la
disapplicazione del citato art. 115 del citatato testo unico.
  3. Si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 1.