Art. 2. Investimenti ammissibili 1. I progetti presentati dovranno contenere le seguenti tipologie di investimenti, atte a garantire le piu' idonee modalita' di fruizione di prodotti editoriali ai soggetti ipovedenti e non vedenti e che siano riconducibili alle finalita' indicate dalla legge: a) investimenti finalizzati alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti; b) investimenti finalizzati alla creazione e riproduzione di prodotti editoriali nuovi e specificamente fruibili dai soggetti ipovedenti e non vedenti; c) investimenti finalizzati alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati.