Art. 2.

                      Investimenti ammissibili
  1.  I  progetti presentati dovranno contenere le seguenti tipologie
di  investimenti,  atte  a  garantire  le  piu'  idonee  modalita' di
fruizione di prodotti editoriali ai soggetti ipovedenti e non vedenti
e che siano riconducibili alle finalita' indicate dalla legge:
    a) investimenti  finalizzati  alla  trasformazione  dei  prodotti
esistenti  in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti
e non vedenti;
    b) investimenti  finalizzati  alla  creazione  e  riproduzione di
prodotti  editoriali  nuovi  e  specificamente  fruibili dai soggetti
ipovedenti e non vedenti;
    c) investimenti  finalizzati  alla catalogazione, conservazione e
distribuzione dei prodotti trasformati e creati.