Art. 4. Requisiti di ammissione 1. I progetti indicati all'art 1, comma 1, saranno valutati da un'apposita Commissione, istituita presso questo Ministero con decreto del Ministro (d'ora in avanti «Commissione»). Detta Commissione avra' il compito di accertare l'ammissibilita' delle domande di partecipazione sulla base di quanto richiesto nel presente decreto e di valutare la qualita' tecnica dei progetti sulla base degli indicatori di cui al successivo art. 5. La Commissione potra' selezionare anche un solo progetto qualora lo stesso sia ritenuto il migliore sulla base di caratteristiche fortemente innovative e funzionali alla piena realizzazione degli obiettivi previsti dalla Legge. 2. Sono ammessi al finanziamento i progetti di durata non superiore a 2 anni e che indichino la capacita' produttiva generabile e la motivata previsione del numero, tipo e quantita' di opere che il richiedente prevede di realizzare nel triennio successivo alla conclusione del progetto, in relazione alle dimensioni attuali della struttura del soggetto partecipante e al finanziamento richiesto. 3 Sono ammessi al finanziamento i progetti presentati da soggetti che dispongano legittimamente dei diritti d'autore relativi alle opere, necessari per lo sviluppo dei servizi di cui al presente decreto. 4. La Commissione, una volta accertato il possesso dei requisiti di cui sopra, valuta la rispondenza del progetto alle tipologie di investimento ammissibili indicate all'art 2. Il giudizio della Commissione verra' espresso sulla base degli indicatori di cui al successivo art. 5.