Art. 4.

                       Requisiti di ammissione
  1.  I  progetti  indicati  all'art  1, comma 1, saranno valutati da
un'apposita   Commissione,  istituita  presso  questo  Ministero  con
decreto   del   Ministro   (d'ora  in  avanti  «Commissione»).  Detta
Commissione  avra'  il  compito  di  accertare l'ammissibilita' delle
domande di partecipazione sulla base di quanto richiesto nel presente
decreto  e  di  valutare  la qualita' tecnica dei progetti sulla base
degli  indicatori  di cui al successivo art. 5. La Commissione potra'
selezionare  anche un solo progetto qualora lo stesso sia ritenuto il
migliore  sulla  base  di  caratteristiche  fortemente  innovative  e
funzionali  alla  piena  realizzazione degli obiettivi previsti dalla
Legge.
  2. Sono ammessi al finanziamento i progetti di durata non superiore
a  2  anni  e  che  indichino la capacita' produttiva generabile e la
motivata  previsione  del  numero,  tipo  e quantita' di opere che il
richiedente  prevede  di  realizzare  nel  triennio  successivo  alla
conclusione  del progetto, in relazione alle dimensioni attuali della
struttura del soggetto partecipante e al finanziamento richiesto.
  3  Sono  ammessi al finanziamento i progetti presentati da soggetti
che  dispongano  legittimamente  dei  diritti  d'autore relativi alle
opere,  necessari  per  lo  sviluppo  dei  servizi di cui al presente
decreto.
  4. La Commissione, una volta accertato il possesso dei requisiti di
cui  sopra,  valuta  la  rispondenza  del  progetto alle tipologie di
investimento  ammissibili  indicate  all'art  2.  Il  giudizio  della
Commissione  verra'  espresso  sulla  base degli indicatori di cui al
successivo art. 5.