Art. 6. Erogazione del finanziamento 1. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti il Responsabile del procedimento, sulla scorta del giudizio espresso dalla Commissione, predispone il relativo piano di ripartizione, che viene approvato da parte del Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali con proprio decreto. Il decreto dirigenziale di concessione dei finanziamenti e' pubblicato nelle forme di legge a cura della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali entro il termine di trenta giorni dalla sua adozione. 2. I finanziamenti concessi vengono erogati per un terzo dopo l'adozione del decreto dirigenziale indicato al precedente comma, per un terzo al termine del primo anno previa relazione dettagliata da parte del beneficiario delle attivita' poste in essere e per la restante parte al termine del progetto dopo la presentazione da parte del beneficiario di una relazione dettagliata conclusiva che illustri la regolare realizzazione del progetto e corredata della rendicontazione dei costi sostenuti. 3. La commissione, esaminate le relazioni presentate e verificato il raggiungimento dei risultati previsti nel progetto, propone al Direttore generale l'erogazione della seconda e terza tranche di finanziamento, nei tempi sopra indicati, oppure, nel caso di mancata o incompleta realizzazione del progetto, la revoca, totale o parziale di quanto gia erogato. Al recupero delle somme conseguente alla revoca del contributo si provvede, ove necessario, con la procedura prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni e integrazioni. L'Amministrazione si riserva di effettuare ogni eventuale attivita' di verifica e monitoraggio sulle modalita' di gestione del finanziamento concesso.