Art. 6.

                    Erogazione del finanziamento
  1.  Ai  fini  dell'erogazione dei finanziamenti il Responsabile del
procedimento,  sulla  scorta del giudizio espresso dalla Commissione,
predispone  il relativo piano di ripartizione, che viene approvato da
parte  del  Direttore  generale  per  i  beni  librari e gli istituti
culturali con proprio decreto. Il decreto dirigenziale di concessione
dei  finanziamenti  e'  pubblicato  nelle forme di legge a cura della
Direzione  generale per i beni librari e gli istituti culturali entro
il termine di trenta giorni dalla sua adozione.
  2.  I  finanziamenti  concessi  vengono  erogati  per un terzo dopo
l'adozione del decreto dirigenziale indicato al precedente comma, per
un  terzo  al  termine del primo anno previa relazione dettagliata da
parte  del  beneficiario  delle  attivita'  poste  in essere e per la
restante parte al termine del progetto dopo la presentazione da parte
del beneficiario di una relazione dettagliata conclusiva che illustri
la   regolare   realizzazione   del   progetto   e   corredata  della
rendicontazione dei costi sostenuti.
  3.  La  commissione, esaminate le relazioni presentate e verificato
il  raggiungimento  dei  risultati  previsti nel progetto, propone al
Direttore  generale  l'erogazione  della  seconda  e terza tranche di
finanziamento,  nei tempi sopra indicati, oppure, nel caso di mancata
o incompleta realizzazione del progetto, la revoca, totale o parziale
di  quanto  gia  erogato.  Al  recupero  delle somme conseguente alla
revoca  del  contributo si provvede, ove necessario, con la procedura
prevista  dal  regio  decreto  14 aprile  1910,  n.  639 e successive
modificazioni e integrazioni.
  L'Amministrazione si riserva di effettuare ogni eventuale attivita'
di   verifica   e   monitoraggio  sulle  modalita'  di  gestione  del
finanziamento concesso.