Art. 8.

                Obbligo di menzione del finanziamento
  1.  Il  soggetto che abbia ottenuto il finanziamento e' tenuto, nel
triennio  successivo  alla  conclusione  del  progetto, a inserire la
seguente  dizione  in  tutte  le  opere  eventualmente  realizzate  e
destinate  a  non vedenti e a ipovedenti: «La presente opera e' stata
realizzata  mediante  il  finanziamento del Ministero per i beni e le
attivita'  culturali».  Una  dizione equivalente deve essere inserita
con adeguata visibilita' nei vari siti Internet in cui si pubblica il
progetto realizzato.