Art. 8. Obbligo di menzione del finanziamento 1. Il soggetto che abbia ottenuto il finanziamento e' tenuto, nel triennio successivo alla conclusione del progetto, a inserire la seguente dizione in tutte le opere eventualmente realizzate e destinate a non vedenti e a ipovedenti: «La presente opera e' stata realizzata mediante il finanziamento del Ministero per i beni e le attivita' culturali». Una dizione equivalente deve essere inserita con adeguata visibilita' nei vari siti Internet in cui si pubblica il progetto realizzato.