Allegato ----> Vedere tabella a pag. 6 <---- RELAZIONE PER IL DECRETO MINISTERIALE 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto sono determinati, secondo l'art. 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, poi sostituito dall'art. 2 della legge 14 maggio 2005, n. 80, con decreto del Ministero della Giustizia emanato previo parere non vincolante dei Consigli notarili locali e delle Corti di appello. La legge n. 80 riduce da dieci a sette anni il periodo per la revisione ordinaria e fissa al 14 maggio 2006 la prima revisione da farsi secondo il nuovo testo; quanto ai parametri, essa riprende quelli della norma del 1913, cioe' entita' della popolazione, quantita' degli affari, estensione del territorio, mezzi di comunicazione, rapporto tra posto notarile e abitanti, limitandosi ad aggiornare lo standard minimo di onorario professionale (da lire duemila a euro cinquantamila) e a fissare in settemila abitanti il rapporto con un posto di notaio. Si tratta di parametri indicativi, come risulta dalle espressioni «tenuto conto di» e «procurando che di regola», nel senso che si limitano ad orientare le determinazioni ministeriali come criteri di massima. D'altronde la configurazione del contesto territoriale e la tipologia dei mezzi di trasporto hanno assunto nel tempo rilievo sempre minore come gia' fu rilevato per analoghi provvedimenti considerando lo sviluppo delle strutture viarie e la frequenza di celerita' dei mezzi di comunicazione. Conserva un certo significato l'entita' demografica sia come differenziale nel tempo della popolazione globale sia nel rapporto fra ciascuna sede notarile e numero di abitanti soprattutto al fine di evitare la presenza di molteplici sedi laddove il rapporto sia notevolmente inferiore a 7000; ma anche questo parametro va calibrato in considerazione del volume e della qualita' degli affari, perche' e' questo indicatore che ha assunto importanza prevalente. Infatti, la dinamica e l'articolazione dell'economia moderna, per quanto riguarda la prestazione del servizio notarile che conserva un forte connotato di personalizzazione professionale sia pure nell'ambito di moderni sistemi organizzati, pone in primo piano l'entita' e il valore delle negoziazioni, per cui una diffusa, sollecita e concorrenziale risposta alla domanda di servizio pubblico acquista significato soprattutto attraverso il suddetto parametro. Si aggiunga che - come e' stato anche rilevato dalla giurisprudenza di settore - l'individuazione del numero e delle sedi notarili e' senza dubbio la risultante di metodologie fondate su criteri uniformi per le scelte complessive, ma e' distinta per ogni distretto, nel senso che, attuati i criteri, le modificazioni interessanti uno o piu' distretti sono indipendenti da quelle concernenti altri distretti. 2. In applicazione dell'originario art. 4 della legge del 1913, il Ministero ha avviato la procedura di revisione nel giugno 2004 per rispettare il decennio dall'ultima revisione (luglio 1997); poi, con l'entrata in vigore del nuovo testo, e' stata sollecitata e realizzata la fase consultiva, e' stata raccolta ed analizzata un'ampia documentazione dagli organi periferici e centrali dell'ordine notarile, oltre che dalle Corti di appello, e sono stati messi a punto i criteri orientativi per il complessivo sistema di revisione. Il notevole lasso di tempo decorso dalla revisione del 1996, conclusasi con il decreto ministeriale 9 luglio 1997, l'aumento globale della popolazione, passata da 57,33 milioni del '96 a 58,470 milioni nel 2004 e a 59,131 milioni nel 2006, l'entita' della domanda di servizio professionale soprattutto nel triennio 2002 - 2004, la molteplice e differenziata tipologia di negoziazione che per i fenomeni economici ha interessato la professione notarile, la diversa dinamica degli affari in aree geografiche dei singoli distretti hanno imposto una revisione cosiddetta ordinaria per un consistente numero di sedi (420). Questa revisione puo' definirsi ordinaria perche' e' effettuata secondo una metodologia cui il Ministero ha fatto ricorso sin dal 1976, attraverso un atto programmatorio che, pur tenendo conto dei parametri previsti dall'art. 4, opera un bilanciamento tra vari indici. Si tratta del metodo circolare che si fonda su molteplici variabili, e cioe': - individuazione del reddito annuo medio nazionale in relazione all'ultimo triennio dall'avvio dell'istruttoria; - individuazione del reddito annuo minimo per notaio, la cui soglia e' oggi fissata, dall'art. 4, in Euro 50.000 per anno; - individuazione del reddito annuo di riferimento, risultante dalla media tra reddito annuo minimo per notaio e reddito annuo medio nazionale; - individuazione del reddito annuo medio distrettuale globale nell'ultimo triennio; - individuazione del reddito annuo medio distrettuale per notaio nell'ultimo triennio; - individuazione della fascia di adattamento che costituisce un parametro convenzionale costituito da un monte spese riferibili per anno allo studio notarile e da una percentuale di adeguamento, l'uno e l'altra fissati dall'Amministrazione secondo l'esperienza media di settore. La combinazione di queste variabili consente di ottenere un reddito annuo medio di riferimento distrettuale e su questa base e' stata operata la distribuzione per distretti, che e' la seguente: ----> Vedere tabella a pag. 8 <---- 3. Con nota dell'11 ottobre 2007 il Presidente del Consiglio nazionale del notariato ha sollecitato il Ministro della Giustizia, gia' orientato per un cospicuo incremento delle sedi, a realizzare un'ampia revisione straordinaria, con un incremento fino a mille unita', per la molteplice finalita' di un contenimento dei costi dei servizi, di un aumento di concorrenza, di nuovi posti per giovani professionisti. La prospettiva e' stata confermata nell'ultimo Congresso nazionale della categoria, tenutosi a Roma nel novembre 2007, ove il notariato ha espresso l'auspicio di un considerevole aumento delle sedi anche attraverso una revisione straordinaria, cosi' da favorire l'inserimento di professionalita' giovanili e da stimolare una fisiologica concorrenza nelle prestazioni di settore. Sulla base di una condivisa validita' di queste prospettive, soprattutto quella di reali occasioni di lavoro per giovani e bravi laureati, si e' raddoppiata la quota di 420 sedi, in modo da avvicinarsi per quanto possibile alle richieste della categoria ed alle prospettate esigenze socio-economiche. Si e' constatato tuttavia che il metodo circolare innanzi descritto e' inadeguato a soddisfare quelle esigenze perche' conferisce analogo significato alle molteplici variabili utilizzate, ponendole sullo stesso piano valutativo; cioe' non tiene conto del maggior valore che acquista, nella prospettiva suindicata, il montante differenziale reale dei singoli repertori, vale a dire la quantita' degli affari; in altri termini, se e' vero che anche questo parametro e' presente nel metodo circolare, lo e' in una combinazione di rapporti aritmetici in cui detto differenziale si attenua e si stempera, senza quel perspicuo e pregnante significato indispensabile per realizzare le esigenze sopra esposte. Per tali motivi si e' adottato un altro metodo, cioe' quello della media comparata, secondo cui i nuovi posti vengono collocati, salvo il temperamento di cui si dira' in seguito, nei distretti dove la specifica media repertoriale e' costantemente superiore a quella nazionale: poiche' in essi l'andamento della domanda di servizio e' piu' alta, inserirvi un maggior numero di nuove sedi garantisce meglio l'equilibrio tra domanda e offerta, in coerenza con uno dei principi cardine della concorrenza. In realta', se si vogliono aprire effettive e reali occasioni ai giovani per un lavoro altamente qualificato e professionalmente personalizzato, occorre che la revisione interessi soprattutto i distretti ove quelle occasioni sono maggiori, fra l'altro allentando la forbice fra taluni distretti ed altri caratterizzati da una media repertoriale decisamente piu' bassa. La Cassa nazionale del notariato ha rilevato in proposito che un generalizzato ricorso al metodo circolare potrebbe determinare gravi conseguenze negative, in particolare il pensionamento anticipato dei notai con sede in aree che, avendo un basso indice repertoriale, vedono aumentare i posti intradistrettuali, nonche' il pericolo di consistenti esborsi di contributi integrativi laddove un aumento di sedi non giustificato dall'entita' degli affari determinerebbe un consistente calo della media repertoriale. Il metodo della media comparata, quindi, non soltanto valorizza il parametro del volume di affari ma esclude o comunque tempera in modo accettabile il pericolo che la Cassa paventa. In concreto, e' stata determinata la media repertoriale nazionale prospettica, cioe' quella che risulta dividendo la media repertoriale nazionale (Euro 114.897 in rapporto alle 5312 sedi attuali) per la somma fra le sedi oggi esistente e le nuove 840 (Euro 114.897 x 5312:6152 = Euro 99.208). In funzione del differenziale risultante dal rapporto tra le medie repertoriali dei singoli distretti e la media prospettica, si determinano le sedi che si aggiungono in aumento ai singoli distretti. 4. Al fine di evitare squilibri distributivi nel rapporto tra abitante e posto notarile, nei distretti maggiormente interessati dall'aumento di sedi, e in linea con un altro dei criteri indicati dall'art. 4, si e' adottato uno specifico temperamento: laddove l'incremento globale, quale risulta da entrambi i metodi, supera il quaranta per cento del numero di sedi anteriori, si e' apportato un abbattimento del quindici per cento, che riduce il numero delle sedi risultante dal calcolo della media comparata, senza andare al di sotto della soglia del quaranta per cento; se l'incremento globale supera il sessanta per cento, la decurtazione e' del venti per cento, ferma la soglia del sessanta per cento. Si tratta precisamente dei distretti di Bergamo, Brescia, Como, Trento, Padova, Treviso, Verona, Vicenza e Reggio Emilia, tutti caratterizzati da un rapporto posto popolazione in cui gli abitanti non raggiungono le settemila unita'. Le sedi che residuano dal temperamento (47) sono distribuite, una per ciascuno, tra gli altri distretti che nel periodo considerato hanno realizzato una media repertoriale piu' alta, in modo da non incidere su quei distretti che maggiormente si allontanano dalla media nazionale prospettica e con esclusione di quelli interessati dall'abbattimento. In definitiva applicando il metodo della media comparata temperata la distribuzione delle altre 420 sedi e' la seguente: ----> Vedere tabelle a pag. 10 a pag. 19 <---- * Sedi sottratte ai distretti che avrebbero subito un aumento superiore al 40% o al 60% e distribuite in ragione di una ciascuna tra gli altri distretti partendo da quelli con media repertoriale piu' alta. ** Distretti che conseguendo in base al sistema misto adottato un aumento superiore al 60%, vedono ridotto detto aumento del 20%. La decurtazione non puo' andare sotto il 60% *** Distretti che conseguendo in base al sistema misto adottato un aumento superiore al 40%, beneficiano di una riduzione del 15%, riduzione che non puo' andare sotto la soglia del 40%. Roma, 28 marzo 2008 Il Capo del Dipartimento Affari di Giustizia: Iannini Il Ministro della Giustizia: Scotti In conclusione, gli aumenti sono espressi dalla seguente tabella sintetica: ----> Vedere tabella a pag. 20 <----