Allegato c) I PIANI DI INTERVENTO TERRITORIALI In relazione a quanto gia' condiviso con l'accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004, le regioni predispongono - avvalendosi dei Comitati per l'IFTS, tenendo conto degli indirizzi e dei programmi di sviluppo provinciali, e con i supporti ritenuti opportuni - le linee di programmazione dei piani triennali di intervento, con priorita' per aree e settori del proprio territorio nelle quali siano individuate particolari esigenze connesse all'innovazione tecnologica e alla ricerca, in collaborazione con universita', imprese, istituti superiori, organismi di formazione e centri di ricerca, fermo restando, per quanto riguarda gli istituti tecnici superiori, il riferimento alle aree di cui all'art. 7, comma 1. 1. Articolazione dei piani di intervento. Le regioni nella predisposizione dei piani regionali si riferiscono agli ambiti di intervento di seguito richiamati: a) la costituzione, secondo le linee guida contenute nell'allegato a), degli istituti tecnici superiori di cui al Capo II; b) la realizzazione dei percorsi di cui al Capo III; c) l'attuazione delle misure di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). Nel triennio 2007/2009 assumono rilievo anche le misure per realizzare il raccordo con gli interventi previsti dalla precedente programmazione 2004/2006 dei piani regionali di cui all'accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004. 2. Risorse. Le risorse nazionali iscritte sul fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 875, indicate all'art. 12 del presente decreto, sostengono la realizzazione dei piani di intervento delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, fermo restando il contributo delle regioni e delle province autonome nella misura di almeno il 30% delle risorse nazionali. 3. Parametri di riferimento per la determinazione dei costi. Il contributo annuale del Ministero della pubblica istruzione per il finanziamento del piano regionale e' commisurato sulla base dei seguenti parametri di riferimento: costo allievo/ora: 6/8 euro; numero minimo di allievi per corso: 20; durata del percorso: a) tipologia di intervento: piani di attivita' degli istituti tecnici superiori, comprensivi dei percorsi e delle attivita' di cui al Capo II. percorsi per il conseguimento del diploma di tecnico superiore - numero di ore formative previste: 1800/2000; limite di costo previsto, di regola, per percorsi formativi della durata di 4 semestri: 300.000 euro; attivita' comprese nei programmi triennali degli istituti tecnici superiori (diverse dalla progettazione e dalla realizzazione dei percorsi formativi) previste nell'allegato a): il 30% della somma stanziata per i percorsi formativi; contributo alle spese di funzionamento e dotazioni strumentali necessarie alla realizzazione dei percorsi e delle attivita' di cui sopra: non oltre il 30% della somma stanziata per i percorsi formativi. b) tipologia di intervento: percorsi di cui al Capo III. percorsi per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore - numero di ore formative previste: 800/1000; limite di costo previsto, di regola, per percorsi formativi della durata di 2 semestri: 160.000 euro. c) tipologia di intervento: misure di sistema. alle misure di sistema di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), puo' essere destinato non piu' del 10% delle risorse complessive del fondo di cui all'art. 12, comma 6. Eventuali scostamenti rispetto ai parametri di costo sopra indicati devono essere adeguatamente motivati dai richiedenti. Allo scopo di facilitare l'integrazione delle risorse, per le suddette tipologie di attivita' e i relativi costi ammissibili si fa riferimento a quanto stabilito dalle istruzioni amministrativo-contabili emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le attivita' cofinanziate dal fondo sociale europeo nell'ambito dei programmi operativi nazionali. Categorie di spesa. Ai fini della comparabilita' dei costi a livello nazionale, si fa riferimento alle seguenti categorie di spesa: a) spese per insegnanti, per direzione e coordinamento, ecc.; b) spese per allievi; c) spese di funzionamento e gestione; d) altre spese (ad es. progettazione, elaborazione materiali didattici, pubblicizzazione dell'intervento, selezione dei partecipanti, orientamento e accompagnamento dei partecipanti, monitoraggio e valutazione). Gli standard di costo previsti al presente punto sono rideterminati ogni tre anni con accordo in sede di Conferenza unificata a norma del decreto legislativo n. 281/1997. 4. Ammissione ai contributi del fondo di cui all'art. 12, comma 1. I piani territoriali, di durata triennale, riguardanti gli interventi di cui all'art. 11, comma 1, sono sostenuti dal contributo del Ministero della pubblica istruzione secondo le modalita' stabilite all'art. 12, comma 4. 5. Indicazioni generali per la costituzione degli istituti tecnici superiori. Le regioni che, nell'ambito della loro autonomia, prevedono nei piani territoriali di cui all'art. 11 la costituzione degli istituti tecnici superiori, invitano - secondo procedure e criteri da loro definiti - gli istituti tecnici e gli istituti professionali a presentare le proprie candidature quali istituzioni di riferimento per la costituzione degli istituti tecnici superiori, secondo il modello organizzativo della fondazione di partecipazione, in partenariato con i soggetti indicati al punto 2 dell'allegato a). Con la presentazione della candidatura, gli istituti tecnici e professionali e le strutture formative accreditate chiedono di accedere, ai fini della costituzione della fondazione di partecipazione secondo le linee guida di cui all'allegato a), ai contributi statali disponibili sul fondo di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 875 e a quelli conferiti dalle regioni in misura non inferiore al 30% del predetto contributo. Gli altri componenti il partenariato al momento della presentazione della candidatura devono dimostrare di poter disporre del patrimonio necessario alla costituzione della fondazione in termini di risorse finanziarie, strutture logistiche e di dotazioni minime di laboratorio. Le regioni procedono alla selezione delle candidature secondo procedure e criteri da esse definiti.