Art. 2. Attivita' di utilita' sociale 1. Ai fini del computo della soglia minima del 70 per cento nel rapporto tra ricavi prodotti da attivita' di utilita' sociale e ricavi complessivi dell'organizzazione, di cui all'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, sono considerati al numeratore del suddetto rapporto, per ogni anno di esercizio dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale, soltanto i ricavi, come definiti dall'art. 1, direttamente generati dalle attivita' di utilita' sociale come definite dall'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006. 2. Non vengono, in ogni caso, considerati nel computo del rapporto di cui al precedente comma 1 - ne' per quanto concerne il numeratore, ne' il denominatore - i ricavi relativi a: a) proventi da rendite finanziarie o immobiliari; b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale; c) sopravvenienze attive; d) contratti o convenzioni con societa' ed enti controllati dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale o controllanti la medesima. 3. Nell'ipotesi di ricavi provenienti da una commistione di diverse attivita', o comunque non chiaramente attribuibili ad un determinato settore di attivita', l'attribuzione degli importi viene effettuata in base al numero di addetti impiegati per ciascuna attivita'.