Art. 2.

                    Attivita' di utilita' sociale

  1.  Ai  fini  del  computo della soglia minima del 70 per cento nel
rapporto  tra  ricavi  prodotti  da  attivita'  di utilita' sociale e
ricavi  complessivi  dell'organizzazione, di cui all'art. 2, comma 3,
del  citato  decreto legislativo n. 155 del 2006, sono considerati al
numeratore   del  suddetto  rapporto,  per  ogni  anno  di  esercizio
dell'organizzazione   che  esercita  l'impresa  sociale,  soltanto  i
ricavi,  come  definiti  dall'art.  1,  direttamente  generati  dalle
attivita' di utilita' sociale come definite dall'art. 2, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 155 del 2006.
  2.  Non vengono, in ogni caso, considerati nel computo del rapporto
di cui al precedente comma 1 - ne' per quanto concerne il numeratore,
ne' il denominatore - i ricavi relativi a:
    a) proventi da rendite finanziarie o immobiliari;
    b) plusvalenze di tipo finanziario o patrimoniale;
    c) sopravvenienze attive;
    d) contratti  o  convenzioni  con  societa'  ed  enti controllati
dall'organizzazione  che esercita l'impresa sociale o controllanti la
medesima.
  3. Nell'ipotesi di ricavi provenienti da una commistione di diverse
attivita',  o comunque non chiaramente attribuibili ad un determinato
settore  di  attivita', l'attribuzione degli importi viene effettuata
in base al numero di addetti impiegati per ciascuna attivita'.