Art. 3. Pubblicita' e violazioni 1. Ai fini dell'osservanza di quanto stabilito dal presente decreto, le organizzazioni che esercitano l'impresa sociale pubblicano le informazioni riferite all'art. 2, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, unitamente ai dati annuali di bilancio e li evidenziano anche all'interno del bilancio sociale, di cui all'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006. 2. In caso di mancato rispetto del limite minimo del 70 per cento, l'organizzazione che esercita l'impresa sociale effettua apposita segnalazione al Ministero della solidarieta' sociale e agli uffici del registrodelle imprese nei termini di trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte degli organi societari. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 24 gennaio 2008 Il Ministro dello sviluppo economico Bersani Il Ministro della solidarieta' sociale Ferrero Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2008 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 201