Art. 3.

                      Pubblicita' e violazioni

  1.  Ai  fini  dell'osservanza  di  quanto  stabilito  dal  presente
decreto,   le   organizzazioni   che   esercitano  l'impresa  sociale
pubblicano  le  informazioni riferite all'art. 2, commi 1, 2 e 3, del
citato  decreto  legislativo  n.  155  del  2006,  unitamente ai dati
annuali  di  bilancio e li evidenziano anche all'interno del bilancio
sociale,  di cui all'art. 10, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 155 del 2006.
  2.  In caso di mancato rispetto del limite minimo del 70 per cento,
l'organizzazione  che  esercita  l'impresa  sociale effettua apposita
segnalazione  al  Ministero  della solidarieta' sociale e agli uffici
del  registrodelle imprese nei termini di trenta giorni dalla data di
approvazione del bilancio da parte degli organi societari.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo.
    Roma, 24 gennaio 2008

                Il Ministro dello sviluppo economico
                               Bersani


               Il Ministro della solidarieta' sociale
                               Ferrero

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 2008
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 201