Presidenza    del   Consiglio   dei
                                     Ministri      -     Dipartimento
                                     politiche comunitarie

                                  Ministero  della salute - Gabinetto
                                     del Ministro

                                  Ministero  dello sviluppo economico
                                     - Gabinetto del Ministro

                                  Ministero   dell'economia  e  delle
                                     finanze - Agenzia delle dogane -
                                     Area   verifiche   e   controlli
                                     tributi   doganali  e  accise  -
                                     Laboratori chimici

                                  Ministero    dell'ambiente    della
                                     tutela del territorio e del mare
                                     - Gabinetto del Ministro

                                  Istituto  superiore  di  sanita'  -
                                     Dipartimento ambiente e connessa
                                     prevenzione primaria

                                  Agenzia     per    la    protezione
                                     dell'ambiente - Servizi tecnici

                                  Ispettorato    centrale    per   il
                                     controllo   della  qualita'  dei
                                     prodotti agroalimentari

                                  Al direttore generale del Consiglio
                                     per     la    ricerca    e    la
                                     sperimentazione in agricoltura

                                  Confagricoltura

                                  Coldiretti

                                  CIA

                                  Copagri

                                  Assofertilizzanti

                                  Unionchimica

                                  Istituto  per  il  controllo  della
                                     qualita' dei fertilizzanti

                                  Assometab

                                  Consorzio italiano compostatori

  Il  decreto  legislativo  29 aprile  2006,  n. 217 «Revisione della
disciplina  in  materia di fertilizzanti», pubblicato nel supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  141  del 20 giugno 2006 (di
seguito  decreto  legislativo  n.  217/2006), ha abrogato la legge n.
748/1984  ed  ha adeguato la normativa nazionale a quella comunitaria
(Reg. (CE) n. 2003/2003).
  Il   citato  decreto  legislativo,  disciplinando  la  materia,  ha
introdotto  nuovi  obblighi  in  relazione  alla  tracciabilita'  dei
fertilizzanti, quali:
    iscrizione  al  «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» ed al
«Registro  dei  fertilizzanti»,  quest'ultimo  limitato  ai  prodotti
nazionali;
    conservazione delle registrazioni sull'origine dei fertilizzanti.
  Con  nota  circolare  prot. n. 33462 del 4 agosto 2006, erano stati
forniti  chiarimenti  sull'applicazione  del  decreto  legislativo n.
217/2006  con  particolare  riferimento  ai  precitati  obblighi.  Al
riguardo,  tenuto conto dell'esperienza maturata nel periodo di prima
applicazione  delle  succitate norme, si ritiene necessario apportare
modificazioni  ed  aggiornamenti  alle  disposizioni impartite con la
suddetta circolare.
A.  Iscrizione  al  «Registro  dei fabbricanti di fertilizzanti» e al
«Registro dei fertilizzanti».
  L'iscrizione  al  «Registro  dei fabbricanti di fertilizzanti» e al
«Registro   dei   fertilizzanti»,   tenuti  presso  questa  Direzione
generale,  deve  avvenire,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1, prima
dell'immissione del fertilizzante sul mercato.
  Le  domande  di  iscrizione  devono  essere  effettuate  impiegando
l'apposita  modulistica  prevista  negli allegati 13 e 14 del decreto
legislativo n. 217/2006 e disponibili in formato elettronico sul sito
web di questo Ministero.
  La  domanda  per  l'iscrizione al «Registro dei fertilizzanti» deve
essere  corredata di un facsimile dell'etichetta del fertilizzante di
cui  si  chiede  l'iscrizione  e del «Rapporto di prova» emesso da un
laboratorio  di  analisi conforme ai requisiti di cui all'allegato 11
del  decreto  legislativo  n.  217/2006.  Dal  1° gennaio  2009  tali
laboratori  dovranno  essere  iscritti  all'elenco  di cui al punto C
della  presente  Circolare  in  conformita'  dell'art. 6, punto 3 del
predetto decreto legislativo e dell'art. 30, comma 1 del Reg. (CE) n.
2003/2003.
  Le   domande   di   iscrizione  al  «Registro  dei  fabbricanti  di
fertilizzanti»  e  al  «Registro  dei  fertilizzanti»  devono  essere
inoltrate  su supporto cartaceo e su supporto informatico ai seguenti
indirizzi:
    Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali -
Direzione  generale  per  la  qualita'  dei prodotti agroalimentari -
Divisione  QPA  VIII - settore fitosanitario e dei fertilizzanti, via
XX Settembre, 20 - 00187 Roma - qpa8@politicheagricole.gov.it
e, per conoscenza:
    Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali -
Ispettorato  centrale  per  il  controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari   -   Direzione  generale  della  programmazione,  del
coordinamento  ispettivo  e dei laboratori di analisi - Ufficio IV/T,
via      del      Fornetto,      85      -      00149      Roma     -
icq.dgt.4t@politicheagricole.gov.it
  A  partire dall'anno 2009, entro il 31 luglio di ogni anno, ciascun
fabbricante  presente sul «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti»
dovra'  comunicare  l'intenzione di proseguire la propria attivita' e
inoltrare  l'elenco  dei  fertilizzanti  di cui intende confermare la
presenza  sul  «Registro  dei  fertilizzanti»  nel  corso dei 12 mesi
successivi  (Allegato  1).  La  mancata  comunicazione comportera' la
cancellazione dei fabbricanti e/o dei fertilizzanti dai Registri.
  Il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali -
Direzione  generale  per  la  qualita'  dei prodotti agroalimentari -
Divisione  QPA  VIII  -  settore  fitosanitario  e dei fertilizzanti,
provvede   alla   pubblicazione  del  «Registro  dei  fabbricanti  di
fertilizzanti»  e  del  «Registro dei fertilizzanti» sul sito web del
Ministero   delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali
www.politicheagricole.gov.it.
  Tale  pubblicazione costituisce valida certificazione dell'avvenuto
inserimento nei suddetti Registri ai sensi del decreto legislativo n.
217/2006.
B. Tracciabilita' sull'origine dei fertilizzanti.
  L'art.  8,  comma 2  del decreto legislativo n. 217/2006 stabilisce
che   i  fabbricanti  di  fertilizzanti,  al  fine  di  garantire  la
tracciabilita' dei concimi CE e degli altri fertilizzanti, conservino
le registrazioni sull'origine dei concimi. Queste devono essere messe
a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi, fintantoche' il
concime  e'  immesso  sul  mercato  e  per altri due anni dopo che il
fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.
  Con  la nota circolare prot. n. 33462 del 4 agosto 2006 erano state
impartite  specifiche  disposizioni ai fini dell'applicazione di tale
norma,  ed in proposito era stato fornito, in allegato alla medesima,
uno  schema  di «registro sull'origine dei fertilizzanti» da vidimare
preventivamente  presso  l'Ufficio  dell'Ispettorato  centrale per il
controllo  della  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari (di seguito
Ispettorato) competente per territorio. Tuttavia, con nota prot. 4692
dell'11 maggio 2007, l'obbligo relativo all'applicazione dello schema
proposto  era  stato  sospeso  in attesa di ulteriori disposizioni in
materia.
  Con  la presente si forniscono istruzioni sulle modalita' di tenuta
del  sistema  di registrazione al fine di garantire la tracciabilita'
dei  fertilizzanti  in  conformita'  dell'art. 8, comma 2 del decreto
legislativo n. 217/2006. Il citato decreto, benche' preveda specifici
obblighi  (garanzia  della  tracciabilita' dei concimi, conservazione
delle  registrazioni  sull'origine  dei  fertilizzanti) e le relative
sanzioni in caso di inadempienza (art. 12, comma 2, lettere f), g) ed
h),  nulla  stabilisce  circa i criteri e le modalita' di attuazione.
Pertanto  risulta  necessario  esplicitare  i  requisiti  minimi  del
sistema di registrazione al fine di fornire indicazioni univoche agli
operatori ed agli Organismi di controllo.
  Per  quanto sopra, e' stato elaborato un sistema di registrazione a
garanzia  della  tracciabilita'  (Allegato  2) al quale i fabbricanti
devono  attenersi  al  fine  dell'assolvimento  dell'obbligo  di  cui
all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 217/2006.
  Tale  sistema,  pur non apportando prescrizioni aggiuntive rispetto
al   succitato   decreto  legislativo,  possiede  caratteristiche  di
flessibilita'  ed  adattabilita'  ai vari sistemi di tenuta contabile
delle aziende.
  Di seguito si riassumono le principali novita' introdotte:
    non  e'  obbligatoria  la  tenuta  di uno specifico registro e la
relativa vidimazione preventiva da parte dell'Ispettorato;
    la  tracciabilita'  e'  garantita  da  una  serie di informazioni
obbligatorie  a  carico degli operatori che possono essere registrate
su  sistema  informatico  o  su  supporto  cartaceo. Le informazioni,
mediante  la sussistenza di un «nesso» tra materia prima, lavorazione
e  prodotto  finito, devono permettere agli Organismi di controllo di
risalire  all'identificazione,  per  ogni  lotto  di prodotto finito,
delle materie prime utilizzate nel processo produttivo.
  Inoltre sono stati forniti chiarimenti in merito a:
    la  definizione  di fertilizzante in funzione della conservazione
delle registrazioni inerenti la tracciabilita';
    le   responsabilita'  ed  il  luogo  di  tenuta  del  sistema  di
tracciabilita' nel caso di lavorazione per conto terzi.
C.  Elenco  laboratori competenti a verificare le caratteristiche dei
fertilizzanti.
  Il Ministero, tramite l'Ispettorato provvede, ai sensi dell'art. 6,
comma 3  del  decreto  legislativo  n.  217/2006,  alla pubblicazione
annuale  dell'elenco dei laboratori presenti sul territorio nazionale
che  sono  competenti  a prestare servizi necessari per verificare la
conformita' dei prodotti regolamentati dal suddetto decreto.
  La pubblicazione e' subordinata alla verifica della sussistenza dei
requisiti di cui all'allegato 11 del medesimo decreto legislativo.
  A tale scopo i laboratori interessati dovranno trasmettere apposita
istanza,  corredata  della  documentazione attestante il possesso dei
requisiti previsti, al seguente indirizzo:
    Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali -
Ispettorato  centrale  per  il  controllo della qualita' dei prodotti
agroalimentari   -   Direzione  generale  della  programmazione,  del
coordinamento  ispettivo  e dei laboratori di analisi - Ufficio IV/T,
via del Fornetto, 85 - 00149 Roma.
  Successivamente,   ai  sensi  dell'art.  6,  comma  4  del  decreto
legislativo   n.  217/2006,  il  Ministero,  mediante  l'Ispettorato,
trasmette  al  Ministero  dello sviluppo economico, per la successiva
notifica  alla Commissione europea, l'elenco dei laboratori approvati
nel  territorio  nazionale  che  sono  competenti  a prestare servizi
necessari   per   verificare  la  rispondenza  dei  concimi  CE  alle
prescrizioni del Reg. CE 2003/2003.
D. Pubblicita' ed abrogazioni.
  Si  invitano  le  autorita'  e  le associazioni in indirizzo a dare
ampia  diffusione  del contenuto della presente circolare ai soggetti
interessati.
  La  presente  circolare  verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  e  sul  sito  web  del  Ministero  delle
politiche        agricole        alimentari        e        forestali
www.politicheagricole.gov.it.
  La circolare prot. n. 33462 del 2006 e' soppressa.
    Roma, 25 febbraio 2008
                                               Il Ministro: De Castro