Art. 2.
  La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'organismo
I.C.E.A.  -  Istituto  per  la  certificazione etica e ambientale del
rispetto  delle  prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo'
essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge
21 dicembre  1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale
competente  che  lo  stesso  art.  14  individua  nel Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.