Art. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.