Art. 5. L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dal 17 aprile 2008, data di entrata in vigore del regolamento n. 284/08 del 27 marzo 2008. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione di I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge. Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo I.C.E.A. - Istituto per la certificazione etica e ambientale e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.