Art. 5.
  L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dal 17 aprile 2008, data
di entrata in vigore del regolamento n. 284/08 del 27 marzo 2008.
  Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato  ai  sensi  dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre
1999,  n.  526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente,
l'intenzione  di  confermare l'indicazione di I.C.E.A. - Istituto per
la  certificazione etica e ambientale o proporre un nuovo soggetto da
scegliersi  tra  quelli  iscritti  «nell'elenco»  di cui all'art. 14,
comma 7,  della  legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare
esplicitamente  alla  facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14,
comma 9, della citata legge.
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo  di  controllo  I.C.E.A. - Istituto per la certificazione
etica  e  ambientale  e'  tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni
complementari  che  l'autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga
utile, ritenga di impartire.