Art. 3.
  La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale
mancata   registrazione   comunitaria  della  denominazione  «Fagioli
Bianchi  di  Rotonda»,  come denominazione di origine protetta ricade
sui  soggetti  che si avvalgono della protezione a titolo transitorio
di cui all'art. 1.