Art. 4. 1. Prima dell'immissione in commercio sul territorio nazionale dei lotti o di parte dei lotti dei prodotti di cui all'art. 1, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire all'AIFA una copia del certificato di controllo di Stato insieme al modello di notifica dell'intenzione di commercializzare i lotti o parte dei lotti sul territorio nazionale (Marketing Information Form), in accordo a quanto previsto dalle linee guida di cui all'art. 1 comma 2. Il titolare puo' immettere sul mercato il lotto qualora l'AIFA non si opponga con atto motivato entro il termine indicato dalle linee guida predette. 2. Qualora ritenuto necessario al fine di agevolare le proprie valutazioni, l'AIFA puo' richiedere informazioni aggiuntive al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.