Art. 2.
            Segreto di Stato e classifiche di segretezza
  1. Il segreto di Stato e' finalizzato alla salvaguardia dei supremi
ed  imprescindibili  interessi  dello  Stato  di  cui all'articolo 3,
comma 1,   lettere a), b), c)  e d)  del  presente  regolamento,  che
attengono all'esistenza stessa della Repubblica democratica.
  2.  Il segreto di Stato e' distinto dalle classifiche di segretezza
di  cui  all'articolo  42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che sono
attribuite   dalle   singole  amministrazioni  per  circoscrivere  la
conoscenza  di  notizie,  informazioni,  documenti, atti, attivita' o
cose  ai  soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi e siano a
cio' abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.