IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Vista  la  legge  5 giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare;
  Vista  la  legge  23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed
esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della
vita  umana  in  mare,  adottata  a  Londra  il  1° novembre  1974  e
successive modificazioni (SOLAS 1974/78);
  Vista  la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni,
recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed in
particolare  l'art.  3  che  attribuisce  la competenza in materia di
sicurezza  della  navigazione  al  Comando  generale  del Corpo delle
capitanerie di porto;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche  ed  in particolare l'art. 4 relativo alle
attribuzioni dei dirigenti;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.
184,  recante  riorganizzazione  del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni
del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
  Vista  la  legge  17 luglio  2006,  n.  233, recante conversione in
legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante   disposizioni   urgenti   in   materia   di  riordino  delle
attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei
Ministeri.  Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni
in   materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  Tenuto  conto  che i Capitoli VI e VII della precitata convenzione,
come   emendata,   fanno   rinvio,  per  gli  aspetti  tecnici,  alle
disposizioni contenute nel Codice per il trasporto dei carichi solidi
alla  rinfusa  (BC Code), adottato dall'Organizzazione internazionale
marittima (IMO) con Risoluzione A. 434 (XI) in data 15 novembre 1979,
come emendato;
  Visto  il  proprio  decreto 31 ottobre 2007, recante «Aggiornamento
delle  norme  di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di
carichi   solidi  allegate  al  decreto  del  Ministro  della  marina
mercantile 22 luglio 1991 (Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 240
del  12  ottobre  1991)  e  procedure  amministrative per il rilascio
dell'autorizzazione  all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla
osta  allo  sbarco  dei  carichi  medesimi» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 274 del 24 novembre 2007;
  Considerato  che  il  succitato  decreto  consente il trasporto dei
«materiali  pericolosi  solo  se  trasportati alla rinfusa» (Material
Hazardous  only  in  Bulk  MHB)  sulle navi munite di attestazione di
idoneita'    rilasciata   dall'organismo   tecnico,   attestante   la
rispondenza alle norme del decreto medesimo;
  Considerato, altresi', che il succitato Codice per il trasporto dei
carichi  solidi alla rinfusa (BC Code), la cui applicazione a livello
internazionale  e' raccomandata, disciplina in maniera equivalente il
trasporto dei «materiali pericolosi solo se trasportati alla rinfusa»
(Material Hazardous only in Bulk MHB);
  Ritenuto   opportuno   consentire   il   trasporto  dei  «materiali
pericolosi solo se trasportati alla rinfusa» (Material Hazardous only
in  Bulk  MHB)  anche  sulle navi straniere munite di attestazione di
rispondenza  alle  equivalenti norme del succitato BC Code rilasciata
dall'Amministrazione  di  bandiera  della  nave  o  da  un  organismo
autorizzato dalla stessa;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  1.  Il  paragrafo 4.2,  delle  «Disposizioni amministrative» di cui
all'allegato  I  al  decreto  31 ottobre 2007, in premessa citato, e'
sostituito dal seguente:
  «4.2  In caso di trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al
gruppo B dell'Appendice 1 classificati MHB:
    a) l'attestazione  di  idoneita', di cui al successivo punto 4.5,
rilasciata dall'organismo tecnico;
    b) per   le   navi   di   bandiera   straniera,   in  alternativa
all'attestazione  di  cui alla precedente lettera a), attestazione di
rispondenza  alle  equivalenti  norme del Codice per il trasporto dei
carichi  solidi  alla rinfusa (BC Code), adottato dall'Organizzazione
internazionale  marittima  (IMO)  con Risoluzione A. 434 (XI) in data
15 novembre  1979,  come emendato, rilasciata dall'Amministrazione di
bandiera della nave o da un organismo autorizzato dalla stessa.».