Art. 2. 1. Il paragrafo 5.2, di cui all'allegato II al decreto 31 ottobre 2007, in premessa citato, e' sostituito dal seguente: «5.2 In caso di trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al gruppo B dell'Appendice 1 al decreto ministeriale 22 luglio 1991 classificati MHB: a) l'attestazione di idoneita', di cui al successivo punto 5.5, rilasciata dall'organismo tecnico; b) per le navi di bandiera straniera, in alternativa all'attestazione di cui alla precedente lettera a), attestazione di rispondenza alle equivalenti norme del Codice per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa (BC Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con Risoluzione A. 434 (XI) in data 15 novembre 1979, come emendato, rilasciata dall'Amministrazione di bandiera della nave o da un organismo autorizzato dalla stessa.». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 2008 Il comandante generale: Pollastrini