Art. 2.

  1.  Il  paragrafo 5.2, di cui all'allegato II al decreto 31 ottobre
2007, in premessa citato, e' sostituito dal seguente:
  «5.2  In caso di trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al
gruppo  B  dell'Appendice  1  al  decreto ministeriale 22 luglio 1991
classificati MHB:
    a) l'attestazione  di  idoneita', di cui al successivo punto 5.5,
rilasciata dall'organismo tecnico;
    b) per   le   navi   di   bandiera   straniera,   in  alternativa
all'attestazione  di  cui alla precedente lettera a), attestazione di
rispondenza  alle  equivalenti  norme del Codice per il trasporto dei
carichi  solidi  alla rinfusa (BC Code), adottato dall'Organizzazione
internazionale  marittima  (IMO)  con Risoluzione A. 434 (XI) in data
15 novembre  1979,  come emendato, rilasciata dall'Amministrazione di
bandiera della nave o da un organismo autorizzato dalla stessa.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 marzo 2008
                                  Il comandante generale: Pollastrini