Allegato A Art. 1. Definizioni 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto applicabili, le definizioni di cui all'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007 n. 156/07, come successivamente integrato e modificato, all'allegato A della deliberazione ARG/elt 4/08 nonche' le seguenti definizioni: nuovo utente del dispacciamento: e' il soggetto che, per effetto dello switching di un punto di prelievo assume la qualifica di utente del dispacciamento e del trasporto per il medesimo punto, nel caso in cui il cliente finale sia servito sul mercato libero o nel servizio di salvaguardia; precedente utente del dispacciamento: e' il soggetto che, per effetto dello switching di un punto di prelievo, perde la qualifica di utente del dispacciamento e del trasporto per il medesimo punto, nel caso in cui il cliente finale sia servito sul mercato libero o nel servizio di salvaguardia; switching: e' a) la successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di prelievo attivo, o b) l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato; data di switching: e' la data a decorrere dalla quale ha effetto lo switching; dati identificativi del punto di prelievo: e' il set informativo contenente le seguenti informazioni relative al punto di prelievo e al cliente finale titolare del medesimo punto: a) POD identificativo del punto di prelievo; b) codice fiscale e partita I.V.A. del cliente finale; e) nome e cognome e/o ragione sociale del cliente finale; d) sede legale del cliente finale o indirizzo di esazione, se diverso; e) indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e numero di telefono) di un referente per le comunicazioni al cliente finale, se disponibile. Art. 2. Oggetto 2.1 Il presente provvedimento integra la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto dell'energia elettrica al fine di assicurare il buon esito dello switching funzionale: a) all'esecuzione fisica di un contratto di vendita relativo a un punto di prelievo; b) all'attivazione delle misure previste dal comma 4.3 del TIV qualora ne sussistano i presupposti. 2.2 A tal fine, il presente provvedimento definisce: a) i criteri in ordine ai tempi e alle modalita' che i diversi soggetti coinvolti devono adottare per ciascuna fase delle procedure di switching; b) gli obblighi informativi in capo all'utente del dispacciamento, all'esercente la maggior tutela e all'impresa distributrice ai fini del completamento delle suddette procedure. Art. 3. Switching relativo ad un punto di prelievo attivo 3.1 L'utente del dispacciamento o l'esercente la maggior tutela, ai fini dell'esecuzione fisica di un contratto di vendita di energia elettrica relativo ad un punto di prelievo attivo nella titolarita' di un cliente finale, ed inserito nel contratto di dispacciamento di un altro utente, presenta all'impresa distributrice una richiesta di switching per il medesimo punto, contenente esclusivamente i seguenti elementi informativi: a) dati di cui alle lettere a) e b) dei dati identificativi del punto di prelievo; b) data di switching, che deve essere il primo giorno del mese a partire dal quale si richiede che lo switching abbia effetto. 3.2 Qualora lo switching sia conseguente alla conclusione di un nuovo contratto di vendita da parte del cliente finale, la richiesta di switching deve essere presentata all'impresa distributrice: a) una volta decorso il tempo a disposizione del cliente finale per esercitare il diritto di ripensamento riconosciuto dai provvedimenti dell'Autorita'; b) successivamente all'esercizio della facolta' di recesso da parte del cliente finale; la data di switching di cui al comma 3.1, lettera b), deve essere coerente con i termini fissati dalla comunicazione di recesso del cliente finale. 3.3 La richiesta di cui al comma 3.1 deve essere inviata entro e non oltre i seguenti termini: a) la fine del secondo mese antecedente la data di switching, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante non si avvalga della facolta' di cui al comma 6.2 della deliberazione n. ARG/elt 4/08; b) il sest'ultimo giorno lavorativo del secondo mese antecedente la data di switching, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante si avvalga della facolta' di cui al comma 6.2 della deliberazione n. ARG/elt 4/08. 3.4 L'impresa distributrice segnala al soggetto richiedente di cui al comma 3.1 l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della richiesta di switching entro: a) 3 giorni lavorativi dalla data di cui al comma 3.4, lettera a), consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro 6 giorni lavorativi dal medesimo termine, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante non si avvalga della facolta' di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08; b) 2 giorni lavorativi dalla data di cui al comma 3.4, lettera b), consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro 4 giorni lavorativi dal medesimo termine, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante si avvalga della facolta' di cui al comma 6.2 della deliberazione ARG/elt 4/08. 3.5 La richiesta di switching e' respinta qualora sia presentata oltre i termini di cui al comma 3.3 ovvero non sia rettificata o completata nei termini di cui al comma 3.4. 3.6 Salvo quanto previsto al comma 3.5, l'impresa distributrice esegue la richiesta di switching: a) spostando il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento e di trasporto del nuovo utente del dispacciamento; b) attivando il servizio di maggior tutela secondo quanto previsto dal TIV, qualora il richiedente sia un esercente la maggior tutela. 3.7 L'impresa distributrice, entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di switching, comunica al soggetto richiedente di cui al comma 3.1 il rigetto ovvero l'avvenuta esecuzione della richiesta di switching, confermando, in quest'ultimo caso, la data di switching del punto di prelievo di cui al comma 3.1, lettera b). Art. 4. Switching relativo a un punto di prelievo nuovo o precedentemente disattivato 4.1 Salvo quanto previsto dalla deliberazione ARG 4/08 in materia di disattivazione per morosita', l'utente del dispacciamento o l'esercente la maggior tutela, ai fini dell'esecuzione fisica di un contratto di vendita di energia elettrica relativo ad un nuovo punto di prelievo, o ad un punto di prelievo riattivato a seguito di precedente disattivazione, contestualmente alla richiesta di attivazione della fornitura, presenta all'impresa distributrice una richiesta di switching con riferimento a tale punto, contenente, esclusivamente, i seguenti elementi informativi: a) il dato di cui alla lettera b) nonche', se noto, il dato di cui alla lettera a) dei dati identificativi del punto di prelievo; b) l'indirizzo in cui e' localizzato il punto di prelievo. 4.2 Per la presentazione della richiesta di switching devono essere soddisfatte le condizioni definite dall'Autorita' per la presentazione della richiesta di attivazione della fornitura. 4.3 L'impresa distributrice esegue la richiesta di switching contestualmente all'attivazione della fornitura, provvedendo, con effetto da tale data, ad: a) inserire il punto di prelievo nel contratto di dispacciamento e trasporto del nuovo utente del dispacciamento; b) attivare il servizio di maggior tutela secondo quanto previsto dal TIV, qualora il richiedente sia un esercente la maggior tutela. 4.4 L'impresa distributrice, entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo dalla data di efficacia dello switching, comunica al soggetto richiedente di cui al comma 4.1 l'avvenuta esecuzione della richiesta, confermando la data di switching e indicando il dato di cui alla lettera a) dei dati identificativi, qualora non gia' comunicato dal richiedente. 4.5 Qualora il punto di prelievo oggetto della richiesta di switching di cui al comma 4.1 fosse gia' inserito nel contratto di dispacciamento e di trasporto di un altro utente del dispacciamento, l'impresa distributrice, nel caso la richiesta abbia ad oggetto un punto di prelievo nella titolarita' di un cliente finale diverso da colui che risulta essere il precedente titolare: a) esegue la richiesta nei termini di cui ai commi 4.3 e 4.4; b) rimuove il punto di prelievo dal predetto contratto di dispacciamento e di trasporto con effetto dalla data di attivazione della fornitura, dandone comunicazione al precedente utente del dispacciamento nei successivi dodici giorni lavorativi. Art. 5. Comunicazione della sopravvenuta risoluzione di un contratto di vendita 5.1 L'utente del dispacciamento comunica all'impresa distributrice la risoluzione del contratto di vendita di energia elettrica nel mercato libero relativo a un punto di prelievo. 5.2 La comunicazione di cui al comma 5.1 contiene i seguenti elementi: a) dati identificativi del punto di prelievo; b) data a partire dalla quale il soggetto non sara' piu' utente del dispacciamento e del trasporto per il punto di prelievo, che deve essere il primo giorno di un mese. 5.3 La comunicazione di cui al comma 5.1 deve essere inviata entro e non oltre i seguenti termini: a) nel caso in cui il cliente finale abbia esercitato la facolta' di recedere dal contratto di vendita, tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della dichiarazione di recesso; b) in tutti gli altri casi di risoluzione del contratto di vendita nel mercato libero, la fine del mese antecedente all'ultimo mese del periodo di durata del contratto. 5.4 L'impresa distributrice segnala al soggetto di cui al comma 5.1 l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza della comunicazione di cui al medesimo comma per quanto riguarda le lettere a) e b) dei dati identificativi del punto di prelievo entro il sesto giorno lavorativo del mese antecedente la data di cui al comma 5.2, lettera b), consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o il completamento dei dati mancanti entro il nono giorno lavorativo dal medesimo termine. 5.5 La presentazione della comunicazione oltre i termini di cui al comma 5.3 o la mancata rettifica o completamento dei dati ai sensi del comma 5.4 determinano l'annullamento della comunicazione medesima. 5.6 Salvo quanto indicato al comma 5.5 l'impresa distributrice rimuove, con effetto dalla data di cui al comma 5.2, lettera b), il punto di prelievo oggetto della comunicazione dal contratto di dispacciamento e di trasporto del soggetto di cui al comma 5.1, salvo il caso in cui il medesimo soggetto non abbia provveduto alla rettifica o al completamento di cui al comma 5.4. 5.7 L'impresa distributrice, entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di cui al comma 5.2, lettera b), comunica al soggetto di cui al comma 5.1 l'esito delle attivita' di cui al comma 5.6, confermando, in caso di esito positivo, la data di switching. 5.8 Qualora, a fronte della comunicazione di cui al comma 5.1, corretta e completata ai sensi del comma 5.4, per il medesimo punto di prelievo, non sia stata eseguita una richiesta di switching ai sensi del comma 3.6, l'impresa distributrice attiva entro il termine di cui al comma 5.2, lettera b), i servizi di maggior tutela o di salvaguardia ai sensi del comma 4.3 del TIV, ad eccezione del caso di risoluzione del contratto di vendita per disattivazione del punto di prelievo. Tale attivazione viene comunicata al rispettivo esercente entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese antecedente al termine di cui al comma 5.2, lettera b). 5.9 Nei casi di cui al comma 5.8, l'impresa distributrice richiede entro il medesimo termine di cui al comma 5.7 al soggetto di cui al comma 5.1 di comunicare l'aliquota IVA, nonche' le aliquote delle imposte applicate nell'ultima fattura relativamente al medesimo punto. Il soggetto di cui al comma 5.1 e' tenuto a comunicare i dati richiesti entro e non oltre due giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Art. 6. Comunicazione di perdita o mancanza dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela 6.1 L'esercente la maggior tutela comunica all'impresa distributrice, con riferimento ad un punto di prelievo, la perdita o la mancanza dei requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior tutela, accertate ai sensi dell'art. 4-bis del TIV. 6.2 La comunicazione di cui al comma 6.1 e' effettuata entro tre giorni lavorativi dall'accertamento e contiene i seguenti elementi: a) dati identificativi del punto di prelievo; b) aliquota I.V.A., nonche' aliquote delle imposte applicate nell'ultima fattura. 6.3 L'impresa distributrice attiva il servizio di salvaguardia ai sensi del comma 4.3 del TIV con effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui perviene la comunicazione di cui al comma 6.1. 6.4 L'impresa distributrice comunica all'esercente la maggior tutela l'attivazione del servizio di salvaguardia per il punto oggetto della comunicazione di cui al comma 6.1 entro e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo del mese antecedente la data di attivazione del servizio di salvaguardia. Art. 7. Messa a disposizione dei dati di misura in occasione dello switching 7.1 Con riferimento a ciascun punto di prelievo oggetto di switching, ad eccezione del punto di prelievo nuovo, l'impresa distributrice mette a disposizione del nuovo utente del dispacciamento o dell'esercente la maggior tutela e del precedente utente del dispacciamento o dell'esercente la maggior tutela, entro e non oltre il 20 del mese relativo alla data di switching: a) per ciascun punto di prelievo trattato orario ai sensi del TILP, i dati di cui all'art. 22 del TIT; b) per ciascun punto di prelievo trattato per fasce ai sensi del TILP, i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV; c) per ciascun punto di prelievo trattato monorario ai sensi del TILP, i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV determinati in base a quanto previsto ai commi 7.2 e 7.3. 7.2 Per ciascun punto di prelievo trattato monorario ai sensi del TILP, l'impresa distributrice e' tenuta ad effettuare un tentativo di rilevazione dei dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV, nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente e il quinto giorno lavorativo successivo dalla data di switching. Il dato cosi' rilevato deve essere ricondotto alle ore 24 del giorno precedente la data di switching utilizzando il criterio del pro quota die. 7.3 Qualora il tentativo di rilevazione di cui al comma 7.2 non vada a buon fine, i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV devono essere stimati con i criteri utilizzati per la definizione delle partite economiche a seguito della determinazione dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento ai sensi della Sezione 2, Titolo III, del TILP. Art. 8. Dati di misura storici 8.1 Nel caso di switching relativo ad un punto di prelievo attivo l'impresa distributrice, entro i medesimi termini di cui al comma 37.4 della deliberazione n. 111/06 riferiti al mese antecedente la data di switching, e' tenuta a mettere a disposizione del nuovo utente del dispacciamento o dell'esercente la maggior tutela, i seguenti dati relativi al periodo dal compreso tra il tredicesimo e il secondo mese precedente la data di switching: a) la serie storica dei dati di prelievo orari, per ciascun punto di prelievo trattato orario ai sensi del TILP; b) i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV dettagliati per ciascuno dei dodici mesi, per ciascun punto di prelievo non trattato orario ai sensi del TILP, con potenza disponibile superiore a 37,5 kW; c) i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV ultimi rilevati, precisando il numero di mesi intercorsi tra l'ultima rilevazione cui i dati devono fare riferimento e la precedente rilevazione, per i punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 37,5 kW; d) qualora disponibili, anche se riferiti a un periodo inferiore ai dodici mesi, in aggiunta alle informazioni di cui alla precedente lettera b) e c), anche i dati relativi alla ripartizione del consumo secondo le fasce orarie per i mesi in cui tale ripartizione e' disponibile registrati ai sensi del comma 19.7 del TIV. 8.2 In caso di modifica di applicazione del trattamento orario ai sensi del TILP del punto di prelievo nel periodo di cui al comma 8.1, l'impresa distributrice rende comunque disponibili i dati di cui al comma precedente, distinti in relazione al periodo di riferimento a seconda del trattamento del medesimo punto. Art. 9. Formati e modelli per la trasmissione dei dati e per le comunicazioni 9.1 Tutte le comunicazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere effettuate utilizzando il canale di posta elettronica certificata o un canale di comunicazione che fornisca all'impresa distributrice e agli utenti del dispacciamento o all'esercente la maggior tutela idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna. 9.2 I dati di cui all'art. 7 e all'art. 8 devono essere messi a disposizione del nuovo utente del dispacciamento o esercente la maggior tutela e del precedente utente del dispacciamento o esercente la maggior tutela in formato elettronico, riconosciuto dai piu' diffusi software di elaborazione dati e che consenta l'immediata utilizzabilita' dei dati trasferiti. 9.3 Eventuali modifiche dei modelli e dei formati di cui al presente articolo devono essere rese disponibili sul sito internet dell'impresa distributrice con almeno sessanta giorni di anticipo.