(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
                               Art. 1.
                             Definizioni
    1.1   Ai  fini  dell'interpretazione  e  dell'applicazione  delle
disposizioni  contenute nel presente provvedimento valgono, in quanto
applicabili,  le definizioni di cui all'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita'   27 giugno   2007  n.  156/07,  come  successivamente
integrato  e  modificato,  all'allegato A della deliberazione ARG/elt
4/08 nonche' le seguenti definizioni:
      nuovo  utente  del  dispacciamento:  e'  il  soggetto  che, per
effetto  dello  switching di un punto di prelievo assume la qualifica
di  utente  del dispacciamento e del trasporto per il medesimo punto,
nel  caso  in  cui il cliente finale sia servito sul mercato libero o
nel servizio di salvaguardia;
      precedente  utente  del dispacciamento: e' il soggetto che, per
effetto  dello  switching di un punto di prelievo, perde la qualifica
di  utente  del dispacciamento e del trasporto per il medesimo punto,
nel  caso  in  cui il cliente finale sia servito sul mercato libero o
nel servizio di salvaguardia;
      switching: e'
        a) la successione di un utente del dispacciamento ad un altro
sullo stesso punto di prelievo attivo, o
        b) l'attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto
di prelievo nuovo o precedentemente disattivato;
      data  di  switching:  e'  la  data  a  decorrere dalla quale ha
effetto lo switching;
      dati   identificativi   del   punto  di  prelievo:  e'  il  set
informativo  contenente le seguenti informazioni relative al punto di
prelievo e al cliente finale titolare del medesimo punto:
        a) POD identificativo del punto di prelievo;
        b) codice fiscale e partita I.V.A. del cliente finale;
        e) nome e cognome e/o ragione sociale del cliente finale;
        d) sede legale del cliente finale o indirizzo di esazione, se
diverso;
        e) indirizzo di posta elettronica e recapito (nome, cognome e
numero  di  telefono) di un referente per le comunicazioni al cliente
finale, se disponibile.
                               Art. 2.
                               Oggetto
    2.1  Il presente provvedimento integra la regolazione dei servizi
di  dispacciamento  e  di trasporto dell'energia elettrica al fine di
assicurare il buon esito dello switching funzionale:
      a) all'esecuzione  fisica di un contratto di vendita relativo a
un punto di prelievo;
      b) all'attivazione  delle misure previste dal comma 4.3 del TIV
qualora ne sussistano i presupposti.
    2.2 A tal fine, il presente provvedimento definisce:
      a) i  criteri in ordine ai tempi e alle modalita' che i diversi
soggetti  coinvolti devono adottare per ciascuna fase delle procedure
di switching;
      b) gli    obblighi   informativi   in   capo   all'utente   del
dispacciamento,   all'esercente   la  maggior  tutela  e  all'impresa
distributrice ai fini del completamento delle suddette procedure.
                               Art. 3.
          Switching relativo ad un punto di prelievo attivo
    3.1  L'utente del dispacciamento o l'esercente la maggior tutela,
ai  fini dell'esecuzione fisica di un contratto di vendita di energia
elettrica  relativo  ad un punto di prelievo attivo nella titolarita'
di  un cliente finale, ed inserito nel contratto di dispacciamento di
un  altro utente, presenta all'impresa distributrice una richiesta di
switching per il medesimo punto, contenente esclusivamente i seguenti
elementi informativi:
      a) dati di cui alle lettere a) e b) dei dati identificativi del
punto di prelievo;
      b) data  di switching, che deve essere il primo giorno del mese
a partire dal quale si richiede che lo switching abbia effetto.
    3.2  Qualora  lo switching sia conseguente alla conclusione di un
nuovo  contratto di vendita da parte del cliente finale, la richiesta
di switching deve essere presentata all'impresa distributrice:
      a) una volta decorso il tempo a disposizione del cliente finale
per   esercitare   il   diritto   di  ripensamento  riconosciuto  dai
provvedimenti dell'Autorita';
      b) successivamente  all'esercizio  della facolta' di recesso da
parte  del  cliente finale; la data di switching di cui al comma 3.1,
lettera b),   deve  essere  coerente  con  i  termini  fissati  dalla
comunicazione di recesso del cliente finale.
    3.3  La richiesta di cui al comma 3.1 deve essere inviata entro e
non oltre i seguenti termini:
      a) la  fine  del secondo mese antecedente la data di switching,
nel  caso in cui l'esercente la vendita entrante non si avvalga della
facolta' di cui al comma 6.2 della deliberazione n. ARG/elt 4/08;
      b) il   sest'ultimo   giorno   lavorativo   del   secondo  mese
antecedente  la  data  di  switching,  nel caso in cui l'esercente la
vendita  entrante si avvalga della facolta' di cui al comma 6.2 della
deliberazione n. ARG/elt 4/08.
    3.4  L'impresa  distributrice  segnala al soggetto richiedente di
cui   al   comma 3.1  l'eventuale  presenza  di  errori  materiali  o
l'incompletezza della richiesta di switching entro:
      a) 3   giorni  lavorativi  dalla  data  di  cui  al  comma 3.4,
lettera a),  consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o
il  completamento  dei  dati  mancanti  entro 6 giorni lavorativi dal
medesimo termine, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante non
si  avvalga  della  facolta'  di cui al comma 6.2 della deliberazione
ARG/elt 4/08;
      b) 2   giorni  lavorativi  dalla  data  di  cui  al  comma 3.4,
lettera b),  consentendo la rettifica di eventuali errori materiali o
il  completamento  dei  dati  mancanti  entro 4 giorni lavorativi dal
medesimo  termine, nel caso in cui l'esercente la vendita entrante si
avvalga  della  facolta'  di  cui  al  comma 6.2  della deliberazione
ARG/elt 4/08.
    3.5  La richiesta di switching e' respinta qualora sia presentata
oltre  i  termini  di  cui  al comma 3.3 ovvero non sia rettificata o
completata nei termini di cui al comma 3.4.
    3.6  Salvo  quanto previsto al comma 3.5, l'impresa distributrice
esegue la richiesta di switching:
      a) spostando   il   punto   di   prelievo   nel   contratto  di
dispacciamento e di trasporto del nuovo utente del dispacciamento;
      b) attivando  il  servizio  di  maggior  tutela  secondo quanto
previsto  dal TIV, qualora il richiedente sia un esercente la maggior
tutela.
    3.7  L'impresa  distributrice,  entro  e  non oltre il dodicesimo
giorno lavorativo del mese antecedente la data di switching, comunica
al  soggetto  richiedente  di  cui  al  comma 3.1  il  rigetto ovvero
l'avvenuta  esecuzione  della richiesta di switching, confermando, in
quest'ultimo  caso, la data di switching del punto di prelievo di cui
al comma 3.1, lettera b).
                               Art. 4.
Switching  relativo  a  un  punto di prelievo nuovo o precedentemente
                             disattivato
    4.1 Salvo quanto previsto dalla deliberazione ARG 4/08 in materia
di  disattivazione  per  morosita',  l'utente  del  dispacciamento  o
l'esercente  la  maggior tutela, ai fini dell'esecuzione fisica di un
contratto  di vendita di energia elettrica relativo ad un nuovo punto
di  prelievo,  o  ad  un  punto  di  prelievo riattivato a seguito di
precedente   disattivazione,   contestualmente   alla   richiesta  di
attivazione  della  fornitura, presenta all'impresa distributrice una
richiesta  di  switching  con  riferimento  a tale punto, contenente,
esclusivamente, i seguenti elementi informativi:
      a) il  dato di cui alla lettera b) nonche', se noto, il dato di
cui alla lettera a) dei dati identificativi del punto di prelievo;
      b) l'indirizzo in cui e' localizzato il punto di prelievo.
    4.2  Per  la  presentazione  della  richiesta di switching devono
essere  soddisfatte  le  condizioni  definite  dall'Autorita'  per la
presentazione della richiesta di attivazione della fornitura.
    4.3  L'impresa  distributrice  esegue  la  richiesta di switching
contestualmente  all'attivazione  della  fornitura,  provvedendo, con
effetto da tale data, ad:
      a) inserire   il   punto   di   prelievo   nel   contratto   di
dispacciamento e trasporto del nuovo utente del dispacciamento;
      b) attivare  il  servizio  di  maggior  tutela  secondo  quanto
previsto  dal TIV, qualora il richiedente sia un esercente la maggior
tutela.
    4.4  L'impresa  distributrice,  entro  e  non oltre il dodicesimo
giorno  lavorativo  dalla data di efficacia dello switching, comunica
al  soggetto  richiedente  di  cui al comma 4.1 l'avvenuta esecuzione
della richiesta, confermando la data di switching e indicando il dato
di  cui  alla  lettera a)  dei  dati identificativi, qualora non gia'
comunicato dal richiedente.
    4.5  Qualora  il  punto  di  prelievo  oggetto della richiesta di
switching  di  cui  al comma 4.1 fosse gia' inserito nel contratto di
dispacciamento  e di trasporto di un altro utente del dispacciamento,
l'impresa  distributrice,  nel  caso la richiesta abbia ad oggetto un
punto  di  prelievo nella titolarita' di un cliente finale diverso da
colui che risulta essere il precedente titolare:
      a) esegue la richiesta nei termini di cui ai commi 4.3 e 4.4;
      b) rimuove  il  punto  di  prelievo  dal  predetto contratto di
dispacciamento  e  di trasporto con effetto dalla data di attivazione
della  fornitura,  dandone  comunicazione  al  precedente  utente del
dispacciamento nei successivi dodici giorni lavorativi.
                               Art. 5.
Comunicazione  della  sopravvenuta  risoluzione  di  un  contratto di
                               vendita
    5.1    L'utente    del    dispacciamento   comunica   all'impresa
distributrice  la  risoluzione  del  contratto  di vendita di energia
elettrica nel mercato libero relativo a un punto di prelievo.
    5.2  La  comunicazione  di  cui  al comma 5.1 contiene i seguenti
elementi:
      a) dati identificativi del punto di prelievo;
      b) data a partire dalla quale il soggetto non sara' piu' utente
del dispacciamento e del trasporto per il punto di prelievo, che deve
essere il primo giorno di un mese.
    5.3  La  comunicazione  di  cui  al comma 5.1 deve essere inviata
entro e non oltre i seguenti termini:
      a) nel  caso  in  cui  il  cliente  finale  abbia esercitato la
facolta'  di recedere dal contratto di vendita, tre giorni lavorativi
dalla data di ricevimento della dichiarazione di recesso;
      b) in  tutti  gli  altri  casi  di risoluzione del contratto di
vendita  nel  mercato libero, la fine del mese antecedente all'ultimo
mese del periodo di durata del contratto.
    5.4  L'impresa  distributrice  segnala  al  soggetto  di  cui  al
comma 5.1  l'eventuale presenza di errori materiali o l'incompletezza
della  comunicazione  di cui al medesimo comma per quanto riguarda le
lettere a)  e b)  dei dati identificativi del punto di prelievo entro
il  sesto  giorno  lavorativo  del mese antecedente la data di cui al
comma 5.2,  lettera b),  consentendo la rettifica di eventuali errori
materiali  o  il completamento dei dati mancanti entro il nono giorno
lavorativo dal medesimo termine.
    5.5  La  presentazione della comunicazione oltre i termini di cui
al comma 5.3 o la mancata rettifica o completamento dei dati ai sensi
del   comma 5.4   determinano   l'annullamento   della  comunicazione
medesima.
    5.6  Salvo  quanto  indicato al comma 5.5 l'impresa distributrice
rimuove,  con  effetto dalla data di cui al comma 5.2, lettera b), il
punto  di  prelievo  oggetto  della  comunicazione  dal  contratto di
dispacciamento e di trasporto del soggetto di cui al comma 5.1, salvo
il  caso  in  cui  il  medesimo  soggetto  non  abbia provveduto alla
rettifica o al completamento di cui al comma 5.4.
    5.7  L'impresa  distributrice,  entro  e  non oltre il dodicesimo
giorno  lavorativo  del mese antecedente la data di cui al comma 5.2,
lettera b),  comunica  al  soggetto di cui al comma 5.1 l'esito delle
attivita'  di  cui  al  comma 5.6,  confermando,  in  caso  di  esito
positivo, la data di switching.
    5.8  Qualora,  a  fronte della comunicazione di cui al comma 5.1,
corretta  e  completata ai sensi del comma 5.4, per il medesimo punto
di  prelievo,  non  sia  stata eseguita una richiesta di switching ai
sensi  del comma 3.6, l'impresa distributrice attiva entro il termine
di  cui  al  comma 5.2,  lettera b), i servizi di maggior tutela o di
salvaguardia ai sensi del comma 4.3 del TIV, ad eccezione del caso di
risoluzione  del contratto di vendita per disattivazione del punto di
prelievo.  Tale  attivazione viene comunicata al rispettivo esercente
entro  il  quindicesimo  giorno  lavorativo  del  mese antecedente al
termine di cui al comma 5.2, lettera b).
    5.9  Nei  casi  di  cui  al  comma 5.8,  l'impresa  distributrice
richiede entro il medesimo termine di cui al comma 5.7 al soggetto di
cui  al  comma 5.1  di comunicare l'aliquota IVA, nonche' le aliquote
delle imposte applicate nell'ultima fattura relativamente al medesimo
punto.  Il soggetto di cui al comma 5.1 e' tenuto a comunicare i dati
richiesti  entro  e  non  oltre due giorni lavorativi dal ricevimento
della richiesta.
                               Art. 6.
Comunicazione  di  perdita  o mancanza dei requisiti per l'inclusione
                   nel servizio di maggior tutela
    6.1   L'esercente   la   maggior   tutela   comunica  all'impresa
distributrice,  con riferimento ad un punto di prelievo, la perdita o
la  mancanza  dei  requisiti per l'inclusione nel servizio di maggior
tutela, accertate ai sensi dell'art. 4-bis del TIV.
    6.2  La comunicazione di cui al comma 6.1 e' effettuata entro tre
giorni lavorativi dall'accertamento e contiene i seguenti elementi:
      a) dati identificativi del punto di prelievo;
      b) aliquota  I.V.A.,  nonche'  aliquote delle imposte applicate
nell'ultima fattura.
    6.3 L'impresa distributrice attiva il servizio di salvaguardia ai
sensi  del comma 4.3 del TIV con effetto dal primo giorno del secondo
mese  successivo  a quello in cui perviene la comunicazione di cui al
comma 6.1.
    6.4  L'impresa  distributrice  comunica  all'esercente la maggior
tutela  l'attivazione  del  servizio  di  salvaguardia  per  il punto
oggetto  della comunicazione di cui al comma 6.1 entro e non oltre il
dodicesimo   giorno  lavorativo  del  mese  antecedente  la  data  di
attivazione del servizio di salvaguardia.
                               Art. 7.
Messa a disposizione dei dati di misura in occasione dello switching
    7.1  Con  riferimento  a  ciascun  punto  di  prelievo oggetto di
switching,  ad  eccezione  del  punto  di  prelievo  nuovo, l'impresa
distributrice   mette   a   disposizione   del   nuovo   utente   del
dispacciamento  o  dell'esercente  la maggior tutela e del precedente
utente del dispacciamento o dell'esercente la maggior tutela, entro e
non oltre il 20 del mese relativo alla data di switching:
      a) per  ciascun  punto di prelievo trattato orario ai sensi del
TILP, i dati di cui all'art. 22 del TIT;
      b) per  ciascun  punto  di prelievo trattato per fasce ai sensi
del TILP, i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV;
      c) per  ciascun  punto  di prelievo trattato monorario ai sensi
del  TILP, i dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV determinati
in base a quanto previsto ai commi 7.2 e 7.3.
    7.2 Per ciascun punto di prelievo trattato monorario ai sensi del
TILP, l'impresa distributrice e' tenuta ad effettuare un tentativo di
rilevazione  dei  dati  rilevanti  di cui alla tabella 2 del TIV, nel
periodo  compreso  tra  il  quinto  giorno lavorativo precedente e il
quinto  giorno lavorativo successivo dalla data di switching. Il dato
cosi'  rilevato  deve  essere  ricondotto  alle  ore  24  del  giorno
precedente la data di switching utilizzando il criterio del pro quota
die.
    7.3  Qualora  il tentativo di rilevazione di cui al comma 7.2 non
vada  a  buon  fine,  i  dati rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV
devono  essere  stimati  con  i criteri utilizzati per la definizione
delle  partite economiche a seguito della determinazione dell'energia
elettrica  prelevata  dagli  utenti del dispacciamento ai sensi della
Sezione 2, Titolo III, del TILP.
                               Art. 8.
                       Dati di misura storici
    8.1 Nel caso di switching relativo ad un punto di prelievo attivo
l'impresa  distributrice,  entro  i  medesimi termini di cui al comma
37.4  della  deliberazione  n. 111/06 riferiti al mese antecedente la
data  di  switching,  e'  tenuta  a  mettere a disposizione del nuovo
utente  del  dispacciamento  o  dell'esercente  la  maggior tutela, i
seguenti  dati  relativi al periodo dal compreso tra il tredicesimo e
il secondo mese precedente la data di switching:
      a) la  serie  storica  dei  dati di prelievo orari, per ciascun
punto di prelievo trattato orario ai sensi del TILP;
      b) i  dati  rilevanti di cui alla tabella 2 del TIV dettagliati
per  ciascuno  dei  dodici  mesi,  per  ciascun punto di prelievo non
trattato  orario ai sensi del TILP, con potenza disponibile superiore
a 37,5 kW;
      c) i  dati  rilevanti  di  cui  alla  tabella  2 del TIV ultimi
rilevati,  precisando  il  numero  di  mesi  intercorsi  tra l'ultima
rilevazione  cui  i  dati  devono  fare  riferimento  e la precedente
rilevazione,   per  i  punti  di  prelievo  con  potenza  disponibile
inferiore o uguale a 37,5 kW;
      d) qualora   disponibili,   anche  se  riferiti  a  un  periodo
inferiore  ai  dodici mesi, in aggiunta alle informazioni di cui alla
precedente  lettera b)  e c), anche i dati relativi alla ripartizione
del  consumo  secondo  le  fasce  orarie  per  i  mesi  in  cui  tale
ripartizione  e'  disponibile  registrati ai sensi del comma 19.7 del
TIV.
    8.2 In caso di modifica di applicazione del trattamento orario ai
sensi del TILP del punto di prelievo nel periodo di cui al comma 8.1,
l'impresa  distributrice  rende comunque disponibili i dati di cui al
comma precedente,  distinti  in relazione al periodo di riferimento a
seconda del trattamento del medesimo punto.
                               Art. 9.
Formati e modelli per la trasmissione dei dati e per le comunicazioni
    9.1 Tutte le comunicazioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8
devono  essere  effettuate utilizzando il canale di posta elettronica
certificata  o  un  canale  di comunicazione che fornisca all'impresa
distributrice  e  agli  utenti  del dispacciamento o all'esercente la
maggior tutela idonea documentazione elettronica attestante l'invio e
l'avvenuta consegna.
    9.2  I  dati di cui all'art. 7 e all'art. 8 devono essere messi a
disposizione  del  nuovo  utente  del  dispacciamento  o esercente la
maggior tutela e del precedente utente del dispacciamento o esercente
la  maggior  tutela  in  formato  elettronico,  riconosciuto dai piu'
diffusi  software  di  elaborazione  dati  e che consenta l'immediata
utilizzabilita' dei dati trasferiti.
    9.3  Eventuali  modifiche  dei  modelli  e  dei formati di cui al
presente  articolo  devono  essere rese disponibili sul sito internet
dell'impresa distributrice con almeno sessanta giorni di anticipo.