IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 1, comma 194, della legge27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare, l'art. 66 che prevede, tra le funzioni conferite agli enti locali, quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonche' la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto, a carico dello Stato, dall'art. 65 dello stesso decreto legislativo, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettivita' (SPC); Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ordine alla attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 14, concernente l'affidamento di ulteriori funzioni statali ai comuni e alla conseguente regolazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse; Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139; Visto l'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha introdotto un processo di revisione puntuale del classamento per singole unita' immobiliari, oggetto di interventi edilizi, tramite richiesta di adempimento dei comuni ai titolari di diritti reali ed eventuale intervento surrogatorio dell'Agenzia; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto l'art. 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante «Disposizioni di semplificazione in materia edilizia», che, tra l'altro, ha introdotto un flusso di interscambio informativo tra agenzia del territorio e comuni finalizzato alla verifica degli atti di aggiornamento prodotti dai soggetti obbligati; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'art. 37 che, ai commi 53 e 54, prevede, fra l'altro, l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio che accerti l'effettiva operativita' del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni e che la circolazione e la fruizione della base dei dati catastali gestitadall'Agenzia del territorio deve essere assicurata, relativamente alle regioni, alle province e ai comuni, senza oneri se non i soli costi di connessione; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, comma 195, che concerne le modalita' di gestione delle funzioni catastali nell'ambito del processo di decentramento; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, comma 198, che dispone l'emanazione di un decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per definire specifiche modalita' d'interscambio in grado di garantire l'accessibilita' e la interoperabilita' applicativa delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, tali da assicurare la piena cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarieta' del servizio su tutto il territorio nazionale nell'ambito del sistema pubblico di connettivita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2007, concernente il decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, in particolare, richiama il protocollo d'intesa sottoscritto dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI in data 4 giugno 2007; Considerate le indicazioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 5 del protocollo d'intesa Agenzia del territorio - ANCI 4 giugno 2007, ed in particolare la previsione che il sistema di interscambio rientra negli strumenti a supporto del decentramento delle funzioni catastali ai comuni; Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 243 della Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2007, recante la definizione delle regole tecnico-economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 18 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, che ha definito le modalita' di accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte di comuni, comunita' montane ed aggregazioni di comuni in funzione del processo di decentramento delle funzioni catastali ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 18 dicembre 2007, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, che ha accertato l'effettiva operativita', alla stessa data, del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per i comuni; Considerato che l'Agenzia del territorio ha messo a disposizione degli enti locali territoriali, per via telematica, i servizi di fornitura della base dei dati catastali mediante i servizi di cooperazione applicativa del «Sistema di interscambio» e mediante i servizi del «Portale per i comuni», quest'ultimo realizzato per garantire il collegamento via Internet anche degli enti locali che potrebbero essere sprovvisti di una infrastruttura tecnologica adeguata; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso il proprio parere favorevole in data 20 marzo 2008; Dispone: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento definisce le modalita' d'interscambio ed i criteri per la gestione della banca dati catastale unitaria nazionale da parte dei comuni, anche in forma associata, o attraverso le comunita' montane e le unioni di comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 198, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.