IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, recante
conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  come  modificato dall'art. 1, comma 194, della
legge27 dicembre  2006,  n.  296,  ed  in  particolare, l'art. 66 che
prevede,  tra le funzioni conferite agli enti locali, quelle relative
alla  conservazione,  utilizzazione  e  aggiornamento  degli atti del
catasto   terreni   e   del   catasto  edilizio  urbano,  nonche'  la
partecipazione  al processo di determinazione degli estimi catastali,
fermo  restando  quanto  previsto, a carico dello Stato, dall'art. 65
dello  stesso  decreto legislativo, in materia di gestione unitaria e
certificata   della   base   dei  dati  catastali  e  dei  flussi  di
aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la
loro  utilizzazione  attraverso  il Sistema pubblico di connettivita'
(SPC);
  Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modifiche,  recante  «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma
dell'art.  11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,
l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;
  Visto  l'art.  32  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ordine
alla attuazione del conferimento di funzioni alle regioni e agli enti
locali;
  Visto  il  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 14, concernente l'affidamento
di   ulteriori   funzioni   statali  ai  comuni  e  alla  conseguente
regolazione dei rapporti finanziari per l'esercizio delle stesse;
  Visto  il  decreto  ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato
dal  Ministro  delle  finanze,  con  cui sono state rese esecutive, a
decorrere  dal  1°  gennaio  2001,  le agenzie fiscali previste dagli
articoli  62,  63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  come  modificato  dal  successivo decreto ministeriale 20 marzo
2001, n. 139;
  Visto  l'art.  1,  comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che  ha  introdotto un processo di revisione puntuale del classamento
per  singole  unita'  immobiliari,  oggetto  di  interventi  edilizi,
tramite  richiesta  di  adempimento dei comuni ai titolari di diritti
reali ed eventuale intervento surrogatorio dell'Agenzia;
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
  Visto  l'art. 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9 marzo  2006, n. 80,
recante  «Disposizioni  di semplificazione in materia edilizia», che,
tra  l'altro, ha introdotto un flusso di interscambio informativo tra
agenzia  del territorio e comuni finalizzato alla verifica degli atti
di aggiornamento prodotti dai soggetti obbligati;
  Visto  il  decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare
l'art.  37  che, ai commi 53 e 54, prevede, fra l'altro, l'emanazione
di  un  provvedimento  del  direttore dell'Agenzia del territorio che
accerti  l'effettiva  operativita'  del  sistema  di  circolazione  e
fruizione  dei dati catastali per i comuni e che la circolazione e la
fruizione  della  base  dei  dati  catastali  gestitadall'Agenzia del
territorio  deve  essere assicurata, relativamente alle regioni, alle
province e ai comuni, senza oneri se non i soli costi di connessione;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art.
1,  comma  195,  che concerne le modalita' di gestione delle funzioni
catastali nell'ambito del processo di decentramento;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art.
1,  comma  198,  che dispone l'emanazione di un decreto del direttore
dell'Agenzia  del  territorio,  sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, per definire specifiche modalita' d'interscambio in
grado   di   garantire   l'accessibilita'   e   la  interoperabilita'
applicativa  delle banche dati, unitamente ai criteri per la gestione
della  banca  dati  catastale,  nel rispetto delle disposizioni e nel
quadro  delle  regole  tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005,  n. 82, e successive modificazioni, tali da assicurare la piena
cooperazione applicativa tra gli enti interessati e l'unitarieta' del
servizio  su  tutto  il  territorio nazionale nell'ambito del sistema
pubblico di connettivita';
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 14
giugno  2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio
2007,  concernente  il  decentramento  delle  funzioni  catastali  ai
comuni,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 197, della legge 27 dicembre
2006,  n.  296,  che, in particolare, richiama il protocollo d'intesa
sottoscritto dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI in data 4 giugno
2007;
  Considerate  le  indicazioni  contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 5
del  protocollo d'intesa Agenzia del territorio - ANCI 4 giugno 2007,
ed  in  particolare  la  previsione  che  il  sistema di interscambio
rientra  negli  strumenti a supporto del decentramento delle funzioni
catastali ai comuni;
  Visto  il  decreto  del  direttore  dell'Agenzia  del territorio 13
novembre  2007,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario n. 243 della
Gazzetta   Ufficiale   n.   274  del  24 novembre  2007,  recante  la
definizione  delle  regole tecnico-economiche per l'utilizzo dei dati
catastali  per  via  telematica  da  parte dei sistemi informatici di
altre  amministrazioni,  ai  sensi  dell'art.  59,  comma 7-bis,  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  Visto   il   decreto  del  direttore  dell'Agenzia  del  territorio
18 dicembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 296 del
21 dicembre 2007, che ha definito le modalita' di accesso al servizio
di  consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria
da  parte  di  comuni, comunita' montane ed aggregazioni di comuni in
funzione  del  processo  di decentramento delle funzioni catastali ai
sensi del decreto legislativo n. 112/1998;
  Visto  il  provvedimento  del direttore dell'Agenzia del territorio
18 dicembre  2007,  pubblicato  nella  GazzettaUfficiale  n.  297 del
22 dicembre  2007,  che  ha  accertato l'effettiva operativita', alla
stessa  data,  del  sistema  di  circolazione  e  fruizione  dei dati
catastali per i comuni;
  Considerato  che  l'Agenzia  del territorio ha messo a disposizione
degli  enti  locali  territoriali,  per  via telematica, i servizi di
fornitura  della  base  dei  dati  catastali  mediante  i  servizi di
cooperazione  applicativa  del «Sistema di interscambio» e mediante i
servizi  del  «Portale  per  i  comuni»,  quest'ultimo realizzato per
garantire  il  collegamento  via Internet anche degli enti locali che
potrebbero   essere  sprovvisti  di  una  infrastruttura  tecnologica
adeguata;
  Sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali che ha
espresso il proprio parere favorevole in data 20 marzo 2008;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il presente provvedimento definisce le modalita' d'interscambio
ed  i  criteri  per  la  gestione della banca dati catastale unitaria
nazionale da parte dei comuni, anche in forma associata, o attraverso
le  comunita'  montane  e  le unioni di comuni, ai sensi dell'art. 1,
comma 198, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.