Art. 2. Infrastruttura tecnologica e modalita' di accesso 1. I comuni accedono alla banca dati catastale unitaria nazionale attraverso l'infrastruttura tecnologica e le applicazioni informatiche ed i servizi di interscambio, di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007, realizzati dall'Agenzia del territorio. 2. I comuni fruiscono dei servizi di fornitura dei dati catastali e forniscono informazioni e dati per la banca dati catastale unitaria nazionale attraverso i servizi di interscambio e cooperazione applicativa conformi alle specifiche indicate dal decreto del direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007. Attraverso i servizi d'interscambio e cooperazione applicativa l'Agenzia del territorio e i comuni mettono in atto altresi' i processi integrati previsti dalla normativa vigente concernente la cooperazione fra Agenzia del territorio e comuni in materia edilizia e tributaria. 3. L'Agenzia del territorio eroga gratuitamente sulla propria Porta di dominio tutti i servizi di interscambio e di cooperazione applicativa con la banca dati catastale unitaria nazionale. Per la fruizione di tali servizi di interscambio e cooperazione applicativa i comunipossono avvalersi del riuso di programmi informatici gia' realizzati da pubbliche amministrazioni, in attuazione dei principi indicati nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ulteriori servizi di interscambio e cooperazione applicativa, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli previsti dall'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'art. 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, saranno individuati secondo le modalita' descritte all'art. 5, comma 4, del Protocollo d'intesa Agenzia di Territorio - ANCI del 4 giugno 2007. 4. Nelle more dell'adesione di tutti i comuni ai servizi di cui al comma 2 del presente articolo, l'Agenzia rende comunque disponibili in forma gratuita analoghi servizi, in modalita' semplificata, ma a gestione manuale, mediante il Portale per i comuni. Lo stesso Portale sara' mantenuto quale sistema integrativo transitorio per garantire un ulteriore strumento per lo scambio di dati in forma digitale. 5. Nelle more dello sviluppo di funzioni di cooperazione applicativa puntuale nell'ambito del sistema di interscambio, l'accesso transazionale alla banca dati catastale unitaria sara' consentito, gratuitamente, attraverso i servizi di consultazione telematica dell'Agenzia del Territorio.