Art. 2.
          Infrastruttura tecnologica e modalita' di accesso
  1.  I  comuni accedono alla banca dati catastale unitaria nazionale
attraverso    l'infrastruttura    tecnologica   e   le   applicazioni
informatiche  ed  i servizi di interscambio, di cui all'art. 5, comma
1,  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno
2007, realizzati dall'Agenzia del territorio.
  2. I comuni fruiscono dei servizi di fornitura dei dati catastali e
forniscono  informazioni  e dati per la banca dati catastale unitaria
nazionale   attraverso  i  servizi  di  interscambio  e  cooperazione
applicativa   conformi  alle  specifiche  indicate  dal  decreto  del
direttore  dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007. Attraverso i
servizi  d'interscambio  e  cooperazione  applicativa  l'Agenzia  del
territorio  e  i comuni mettono in atto altresi' i processi integrati
previsti  dalla  normativa  vigente  concernente  la cooperazione fra
Agenzia del territorio e comuni in materia edilizia e tributaria.
  3. L'Agenzia del territorio eroga gratuitamente sulla propria Porta
di  dominio  tutti  i  servizi  di  interscambio  e  di  cooperazione
applicativa  con  la  banca dati catastale unitaria nazionale. Per la
fruizione  di tali servizi di interscambio e cooperazione applicativa
i  comunipossono  avvalersi  del  riuso di programmi informatici gia'
realizzati  da  pubbliche amministrazioni, in attuazione dei principi
indicati  nel  decreto  legislativo  7  marzo  2005, n. 82. Ulteriori
servizi  di  interscambio e cooperazione applicativa, con particolare
ma  non  esclusivo  riferimento  a quelli previsti dall'art. 1, comma
336,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'art. 34-quinquies
del   decreto-legge   10   gennaio   2006,   n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 9 marzo 2006, n. 80, saranno individuati
secondo  le  modalita'  descritte all'art. 5, comma 4, del Protocollo
d'intesa Agenzia di Territorio - ANCI del 4 giugno 2007.
  4.  Nelle more dell'adesione di tutti i comuni ai servizi di cui al
comma  2  del presente articolo, l'Agenzia rende comunque disponibili
in  forma  gratuita analoghi servizi, in modalita' semplificata, ma a
gestione manuale, mediante il Portale per i comuni. Lo stesso Portale
sara'  mantenuto  quale sistema integrativo transitorio per garantire
un ulteriore strumento per lo scambio di dati in forma digitale.
  5.   Nelle   more   dello  sviluppo  di  funzioni  di  cooperazione
applicativa   puntuale   nell'ambito  del  sistema  di  interscambio,
l'accesso  transazionale  alla  banca  dati  catastale unitaria sara'
consentito,  gratuitamente,  attraverso  i  servizi  di consultazione
telematica dell'Agenzia del Territorio.