IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

  Visto  il  decreto-legge  del  18 maggio 2006 recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del  Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro
del «Ministero dell'universita' e della ricerca»;
  Vista  la  legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la
preselezione  dei  progetti  presentati  e  la proposta di ammissione
degli  stessi  agli  interventi  del fondo predetto siano affidate al
Comitato  tecnico  scientifico  composto  secondo  le  modalita'  ivi
specificate;
  Vista  la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento
dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di
lire;
  Visto  il  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modifiche e integrazioni;
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto  il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino
della  disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della
ricerca   scientifica   e   tecnologica,   per  la  diffusione  delle
tecnologie,  per  la mobilita' dei ricercatori», e in particolare gli
articoli 5  e  7  che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli
adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla
ricerca;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto  1997,  recante:  «Nuove
modalita'  procedurali per la concessione delle agevolazioni previste
dagli   interventi  a  valere  sul  Fondo  speciale  per  la  ricerca
applicata;
  Visto  il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di
nomina  del  comitato,  cosi'  come previsto dall'art. 7 del predetto
decreto legislativo;
  Viste  le  domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto
ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;
  Tenuto  conto  delle proposte formulate dal comitato nella riunione
del  20 settembre  2007  di cui al resoconto sommario, in particolare
per  i  progetti n. 4776 del 19 aprile 1999 e n. 9965 del 17 dicembre
1998, presentati dalla Aprilia S.p.A.;
  Vista   la  circolare  proc.  n.  760/ric.  del  29 dicembre  1999,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  7  dell'11  gennaio 2000,
recante:   «Disciplina   transitoria   delle  attivita'  di  sostegno
nazionale  alla  ricerca  industriale  di cui al decreto ministeriale
8 agosto  1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in
vigore   dei   regolamenti  di  attuazione  del  decreto  legislativo
27 luglio 1999, n. 297»;
  Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 2002 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale del 18 dicembre 2003 e riguardante tra l'altro la
sospensione    delle   attivita'   istruttorie   delle   domande   di
finanziamento  pervenute  ai  sensi  degli  articoli 4,  5, 6, 11 del
decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954;
  Tenuto  conto del decreto ministeriale del 17 marzo 2003 pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale   del   1° aprile  2003  concernente  la
conclusione  del  periodo di sospensione delle attivita' istruttorie,
relativamente  alle domande pervenute a valere sugli articoli 4, 5, 6
e 11 del decreto 8 agosto 1997, n. 954;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
90402  del  10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca «Criteri e modalita' di concessione
delle  agevolazioni  previste dagli interventi a valere sul Fondo per
le  agevolazioni  alla  ricerca  (F.A.R.),  registrato alla Corte dei
conti  il  30 ottobre  2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
25 novembre 2003, n. 274;
  Tenuto  conto  delle  disponibilita'  del Fondo per le agevolazioni
alla ricerca per l'esercizio 2006;
  Considerato  che per tutti i progetti proposti per il finanziamento
nelle  predette  riunioni  esiste  o  e'  in corso di acquisizione la
certificazione  di cui al decreto del Presidente della Repubblica del
3 giugno 1998, n. 252;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  I  progetti di ricerca di cui alle schede allegate, che fanno parte
integrante del presente decreto sono ammessi agli interventi previsti
dalle  leggi  citate  nelle  premesse,  nella forma, nella misura, le
modalita' e le condizioni ivi descritte.