IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in forza dei quali spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento delle spese, effettivamente rimaste a carico del contribuente, sostenute entro il 31 dicembre 2007 per gli interventi ivi previsti; Visto l'art. 1, comma 349, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabilite modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344, 345, 346 e 347; Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che ha istituito le Agenzie fiscali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali. Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007; Visto l'art. 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in forza del quale le disposizioni di cui al citato art. 1, commi da 344 a 347 della legge n. 296 del 2006 si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010; Visto l'art. 1, comma 23, della citata legge n. 244 del 2007, con il quale si dispone la sostituzione, con efficacia dal 1° gennaio 2007, della «Tabella 3» allegata alla citata legge n. 296 del 2006 la quale alle colonne delle «strutture opache orizzontali» riportava un'inversione di valori relativi alle trasmittanze termiche delle «coperture» e dei «pavimenti»; Visto l'art. 1, comma 24, della citata legge n. 244 del 2007, con il quale sono modificate talune modalita' applicative delle disposizioni di cui al citato art. 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 recante «Attuazione dell'art. 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008; Visto l'art. 1, comma 286, della citata legge n. 244 del 2007, in base al quale le disposizioni di cui al citato art. 1, comma 347 della legge n. 296 del 2006, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia; Vista la decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas; Considerato che in sede di predisposizione del citato decreto 19 febbraio 2007 si e' ritenuto opportuno rinviare l'individuazione delle modalita' di attuazione della disposizione di cui al citato art. 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006 per la parte relativa agli interventi sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) in attesa della correzione dei valori relativi alle trasmittanze termiche delle «coperture» e dei «pavimenti»; Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni attuative del citato art. 1, comma 345 della legge n. 296 del 2006, relativamente agli interventi su strutture opache orizzontali, al fine di consentire a coloro che si trovano nelle condizioni richieste dalla legge di usufruire della detrazione di cui al medesimo art. 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006 nonche' di apportare modifiche al predetto decreto 19 febbraio 2007 a seguito della proroga disposta dall'art. 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2007 n. 244; Decreta: Art. 1. 1. Nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007 recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, (di seguito denominato: decreto), sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.»; b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per interventi sull'involucro di edifici esistenti realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unita' immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.»; c) al comma 5, le parole «del sistema di distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «del sistema di distribuzione, nonche', di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008»; d) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Per coefficiente di prestazione di una pompa di calore (COP), si intende il rapporto tra il calore fornito e l'elettricita' o il gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate cosi' come definito dalla decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualita' ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas. 6-ter. Per indice di efficienza energetica di una pompa di calore (EER), si intende il rapporto tra la produzione di freddo e l'elettricita' o il gas consumati, per una fonte e per una uscita determinate cosi' come definito dalla medesima decisione della Commissione europea dell'8 novembre 2007.».