Art. 4.
                         Disposizioni finali

    1.  Il  Comitato italiano gas assicura l'invio alle strutture del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco delle norme tecniche citate
nell'allegato  A del presente decreto ed i relativi aggiornamenti, al
fine  di  assicurare  l'espletamento  dei  servizi  istituzionali  di
competenza.
    2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto  non  sono piu' applicabili le prescrizioni di cui alla parte
prima e quarta del decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984
recante:  «Norme  di  sicurezza  antincendio  per  il  trasporto,  la
distribuzione,  l'accumulo  e  l'utilizzazione  del  gas naturale con
densita'  non  superiore  a  0,8»  e successive modifiche, per quanto
inerente agli impianti di trasporto di cui al presente decreto.
    3.  Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno
successivo  alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 17 aprile 2008
                                                    Il Ministro
                                             dello sviluppo economico
                                                      Bersani
Il Ministro dell'interno
         Amato