Art. 4.
  La  Cassa  speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta
custodia»,   i   quantitativi   di   monete   richiesti  all'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per consentirne la vendita.
  Con  successivo  provvedimento  saranno  stabiliti  i  termini e le
modalita'  di  versamento  dei  ricavi  netti che l'Istituto medesimo
dovra'  versare  a  questo  Ministero  a  fronte della cessione delle
monete in questione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 29 aprile 2008
                             Il direttore generale del Tesoro: Grilli