Art. 2. Procedura amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali 1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, procede all'istruttoria delle domande di riconoscimento nei casi di cui al predetto art. 1, secondo quanto stabilito nell'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, indicendo apposita Conferenza di servizi. 2. Alla Conferenza dei servizi, nominata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, sono chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e del Ministero degli affari esteri; la Conferenza dei servizi, sentito un rappresentante nazionale della categoria professionale interessata, valuta ciascuna istanza di riconoscimento ed esprime parere motivato, redigendone un apposito verbale. 3. L'amministrazione procedente emette, in conformita' al parere espresso dalla Conferenza dei servizi, motivato decreto direttoriale con le indicazioni dettagliate in merito all'eventuale applicazione di misura compensativa; copia del decreto direttoriale e' trasmessa al richiedente il riconoscimento ed all'Autorita' regionale territorialmente competente, in riferimento alla residenza del richiedente, ai fini dell'avvio delle procedure relative alla prova d'esame o al tirocinio di adattamento. 4. A seguito della comunicazione del superamento della prova d'esame o del tirocinio, da parte della regione di competenza, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia al richiedente un decreto direttoriale di riconoscimento del titolo professionale conseguito pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che consentira' l'iscrizione agli uffici preposti per l'esercizio della professione.