Art. 2.
           Procedura amministrativa per il riconoscimento
                   delle qualifiche professionali
  1.  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione
generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, procede
all'istruttoria  delle  domande  di riconoscimento nei casi di cui al
predetto  art.  1,  secondo quanto stabilito nell'art. 16 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, indicendo apposita Conferenza di
servizi.
  2.  Alla  Conferenza  dei  servizi,  nominata ai sensi dell'art. 14
della legge n. 241/1990, sono chiamati a partecipare i rappresentanti
delle  amministrazioni  di  cui  all'art.  5  del decreto legislativo
9 novembre  2007, n. 206, del Dipartimento per il coordinamento delle
politiche  comunitarie  e  del  Ministero  degli  affari  esteri;  la
Conferenza  dei  servizi,  sentito  un rappresentante nazionale della
categoria  professionale  interessata,  valuta  ciascuna  istanza  di
riconoscimento  ed  esprime  parere motivato, redigendone un apposito
verbale.
  3.  L'amministrazione  procedente  emette, in conformita' al parere
espresso  dalla Conferenza dei servizi, motivato decreto direttoriale
con  le  indicazioni dettagliate in merito all'eventuale applicazione
di  misura  compensativa; copia del decreto direttoriale e' trasmessa
al   richiedente   il   riconoscimento   ed  all'Autorita'  regionale
territorialmente   competente,  in  riferimento  alla  residenza  del
richiedente,  ai  fini dell'avvio delle procedure relative alla prova
d'esame o al tirocinio di adattamento.
  4.  A  seguito  della  comunicazione  del  superamento  della prova
d'esame  o  del  tirocinio,  da parte della regione di competenza, il
Ministero   del   lavoro  e  della  previdenza  sociale  rilascia  al
richiedente  un  decreto  direttoriale  di  riconoscimento del titolo
professionale  conseguito  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale, che
consentira'  l'iscrizione  agli uffici preposti per l'esercizio della
professione.