Art. 2.
  L'indennita'  di  cui  all'art. 1 spetta ai lavoratori addetti alle
prestazioni  di  lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a
tempo indeterminato nelle:
    a) imprese o agenzie autorizzate ai sensi dell'art. 17, commi 2 e
5,  della  legge  n. 84/1994, che non hanno effettuato negli anni dal
2003  al  2006  assunzioni a tempo indeterminato di personale addetto
alle  prestazioni  di  lavoro  temporaneo  in eccedenza rispetto alle
dotazioni  organiche  stabilite dalle competenti autorita' portuali o
marittime,   salvo   che   tali  assunzioni  non  abbiano  riguardato
lavoratori  provenienti  dalle  societa' di cui all'art. 21, comma 1,
lettera b),  della legge n. 84/1994, ai quali, ai sensi dell'art. 17,
comma 4, della stessa legge, e' garantita la continuita' del rapporto
di lavoro nei confronti delle predette imprese o agenzie autorizzate;
    b) societa'  derivate  dalla  trasformazione  delle  ex compagnie
portuali,  ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n.
84/1994,  che  non  hanno  effettuato  negli  anni  dal  2003 al 2006
assunzioni   a   tempo   indeterminato   di  personale  addetto  alle
prestazioni di lavoro temporaneo.