Art. 2. L'indennita' di cui all'art. 1 spetta ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle: a) imprese o agenzie autorizzate ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 5, della legge n. 84/1994, che non hanno effettuato negli anni dal 2003 al 2006 assunzioni a tempo indeterminato di personale addetto alle prestazioni di lavoro temporaneo in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle competenti autorita' portuali o marittime, salvo che tali assunzioni non abbiano riguardato lavoratori provenienti dalle societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994, ai quali, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della stessa legge, e' garantita la continuita' del rapporto di lavoro nei confronti delle predette imprese o agenzie autorizzate; b) societa' derivate dalla trasformazione delle ex compagnie portuali, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994, che non hanno effettuato negli anni dal 2003 al 2006 assunzioni a tempo indeterminato di personale addetto alle prestazioni di lavoro temporaneo.