Art. 3.
  Ai  lavoratori di cui all'art. 2 e' riconosciuta un'indennita' pari
a  un  ventiseiesimo  del  trattamento massimo mensile d'integrazione
salariale  straordinaria  previsto  per  l'anno  2007  dalle  vigenti
disposizioni,  nonche'  la  relativa  contribuzione  figurativa e gli
assegni  per  il  nucleo  familiare,  per  ogni  giornata  di mancato
avviamento  al  lavoro (comprese le giornate di mancato avviamento al
lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite
festive)  durante  la  quale il lavoratore sia risultato disponibile.
Detta indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato
avviamento  al  lavoro  pari alla differenza tra il numero massimo di
ventisei  giornate  mensili  erogabili  e  il  numero  delle giornate
effettivamente  lavorate  in  ciascun  mese,  incrementato dal numero
delle   giornate   di   ferie,   malattia,   infortunio,  permesso  e
indisponibilita'.