Art. 4.
  L'erogazione  dell'indennita' da parte dell'I.N.P.S. e' subordinata
all'acquisizione  degli  elenchi  recanti  il  numero,  distinto  per
ciascuna  impresa  o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al
lavoro   predisposti   dal  Ministero  dei  trasporti  in  base  alle
dichiarazioni  rese,  sotto  la  propria  responsabilita', dai legali
rappresentanti  delle  imprese  o  delle  agenzie  presso  le quali i
lavoratori  sano  occupati  e  agli  accertamenti  effettuati in sede
locale  dalle  Autorita'  portuali  o,  laddove  non istituite, dalle
Autorita' marittime sulla veridicita' di tali dichiarazioni.