Art. 4. L'erogazione dell'indennita' da parte dell'I.N.P.S. e' subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base alle dichiarazioni rese, sotto la propria responsabilita', dai legali rappresentanti delle imprese o delle agenzie presso le quali i lavoratori sano occupati e agli accertamenti effettuati in sede locale dalle Autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle Autorita' marittime sulla veridicita' di tali dichiarazioni.