Art. 5. Il diritto all'indennita' decade, nel corso dell'anno 2007, dal giorno in cui: a) l'impresa o l'agenzia (art. 17, commi 2 e 5, legge n. 84/1994) assume a tempo indeterminato personale addetto alle prestazioni di lavoro temporaneo in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorita' portuali o marittime, salvo che tali assunzioni non riguardino lavoratori provenienti dalle societa' di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994; b) la societa' derivata dalla trasformazione della ex compagnia portuale, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994, assume a tempo indeterminato personale addetto alle prestazioni di lavoro temporaneo.