Art. 5.
  Il  diritto  all'indennita'  decade,  nel corso dell'anno 2007, dal
giorno in cui:
    a) l'impresa o l'agenzia (art. 17, commi 2 e 5, legge n. 84/1994)
assume  a  tempo  indeterminato personale addetto alle prestazioni di
lavoro  temporaneo  in  eccedenza  rispetto  alle dotazioni organiche
stabilite  dalle  autorita'  portuali  o  marittime,  salvo  che tali
assunzioni  non  riguardino  lavoratori provenienti dalle societa' di
cui all'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n. 84/1994;
    b) la  societa'  derivata dalla trasformazione della ex compagnia
portuale,  ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera b), della legge n.
84/1994,   assume   a  tempo  indeterminato  personale  addetto  alle
prestazioni di lavoro temporaneo.