Art. 4. Criteri di valutazione Le istanze presentate possono essere prese in considerazione solo qualora il contributo aggiuntivo richiesto rientri nell'ambito delle risorse disponibili e completi il quadro delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'opera. Nella valutazione delle istanze sono considerati prioritari i completamenti di interventi atti a rendere superabili situazioni imprevedibili intervenute del corso dei lavori; in subordine sono considerate le istanze relative ad opere di completamento finalizzate a migliorare la funzionalita' degli interventi. Sulla base di quanto sopra, ai fini della ripartizione, l'amministrazione valuta le proposte presentate tenendo conto: della valenza trasportistica dell'intervento; del contributo richiesto, con priorita' per le richieste di minore entita'; a parita' di contributo richiesto, vengono privilegiate le istanze che prevedono percentuali di contribuzione minori, calcolate rispetto al costo globale dell'opera.