Art. 4.
                       Criteri di valutazione
  Le  istanze  presentate possono essere prese in considerazione solo
qualora  il contributo aggiuntivo richiesto rientri nell'ambito delle
risorse  disponibili  e  completi il quadro delle risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione dell'opera.
  Nella  valutazione  delle  istanze  sono  considerati  prioritari i
completamenti  di  interventi  atti  a  rendere superabili situazioni
imprevedibili  intervenute  del  corso  dei lavori; in subordine sono
considerate le istanze relative ad opere di completamento finalizzate
a migliorare la funzionalita' degli interventi.
  Sulla   base   di   quanto   sopra,  ai  fini  della  ripartizione,
l'amministrazione valuta le proposte presentate tenendo conto:
    della valenza trasportistica dell'intervento;
    del  contributo  richiesto,  con  priorita'  per  le richieste di
minore   entita';   a   parita'   di  contributo  richiesto,  vengono
privilegiate  le  istanze  che prevedono percentuali di contribuzione
minori, calcolate rispetto al costo globale dell'opera.