Art. 5. Cofinanziamento Il contributo massimo erogabile ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' quantificato nella misura massima del 60% del costo delle opere di completamento. All'istanza di cui all'art. 1 deve essere, pertanto, allegata idonea documentazione atta ad attestare la sussistenza del cofinanziamento. Roma, 23 aprile 2008 Il Ministro: Bianchi