Art. 5.
                           Cofinanziamento
  Il  contributo  massimo  erogabile ai sensi della legge 26 febbraio
1992,  n. 211, e' quantificato nella misura massima del 60% del costo
delle opere di completamento.
  All'istanza  di  cui  all'art.  1  deve  essere, pertanto, allegata
idonea   documentazione   atta   ad   attestare  la  sussistenza  del
cofinanziamento.
    Roma, 23 aprile 2008
                                                 Il Ministro: Bianchi