Art. 3.
  L'organismo  IS.ME.CERT.  - Istituto mediterraneo di certificazione
agroalimentare,  non  puo'  modificare le modalita' di controllo e il
sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la
denominazione  «Pomodorino  del  Piennolo  del  Vesuvio»,  cosi' come
depositati  presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
  L'organismo  IS.ME.CERT.  - Istituto mediterraneo di certificazione
agroalimentare,  comunica  e  sottopone all'approvazione ministeriale
ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo indicato nella
documentazione   presentata,   la   composizione   del   Comitato  di
certificazione  o della struttura equivalente e dell'organo decidente
i   ricorsi,   nonche'   l'esercizio   di   attivita'  che  risultano
oggettivamente  incompatibili  con  il mantenimento del provvedimento
autorizzatorio.
  Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente
articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
  L'organismo  IS.ME.CERT.  - Istituto mediterraneo di certificazione
agroalimentare,  dovra'  assicurare,  coerentemente con gli obiettivi
delineati  nelle  premesse,  che  il prodotto certificato risponda ai
requisiti   descritti   nel   relativo   disciplinare  di  produzione
consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo
www.politicheagricole.gov.it  e  che  sulle  confezioni  con le quali
viene  commercializzata la denominazione «Pomodorino del Piennolo del
Vesuvio»,  venga  apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle
politiche  agricole  alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del
regolamento (CE) 510/2006».