Art. 2. Utilizzo facoltativo delle procedure telematiche 1. A modifica di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del provvedimento 6 dicembre 2006, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali di cui alla lettera b) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per gli adempimenti di competenza relativi agli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, possono utilizzare le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, dalla data fissata con successivo provvedimento interdirigenziale contenente le modalita' di abilitazione per la trasmissione telematica dell'adempimento unico e di pagamento da parte degli stessi soggetti.