Art. 2.
          Utilizzo facoltativo delle procedure telematiche
    1. A  modifica  di  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma 2, del
provvedimento  6 dicembre 2006, gli ufficiali giudiziari, i segretari
o  delegati  della  pubblica  amministrazione  e  gli  altri pubblici
ufficiali  di  cui  alla  lettera b)  dell'art.  10  del  decreto del
Presidente   della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  per  gli
adempimenti  di  competenza  relativi  agli  atti  da  essi  redatti,
ricevuti  o  autenticati, possono utilizzare le procedure telematiche
di  cui  all'art.  3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
463,    dalla    data    fissata    con    successivo   provvedimento
interdirigenziale  contenente  le  modalita'  di  abilitazione per la
trasmissione  telematica  dell'adempimento  unico  e  di pagamento da
parte degli stessi soggetti.