Art. 2.
  Ciascuna  Universita'  dispone  l'ammissione degli studenti in base
alla  graduatoria  di merito nei limiti dei posti di cui alla Tabella
allegata al presente decreto.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 maggio 2008
                                                   Il Ministro: Mussi