Art. 2. Ciascuna Universita' dispone l'ammissione alle Scuole di cui all'art. 1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla Tabella allegata al presente decreto. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2008 Il Ministro: Mussi