Art. 2.
    Ciascuna  Universita'  dispone  l'ammissione  alle  Scuole di cui
all'art.  1,  in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti
di cui alla Tabella allegata al presente decreto.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 7 maggio 2008
                                                   Il Ministro: Mussi