Art. 2. Criteri per la configurazione delle reti digitali terrestri e per il rilascio dei diritti di uso delle frequenze 1. La configurazione delle reti televisive digitali terrestri da realizzare nelle aree all digital di cui al comma 1 dell'art. 1, deve garantire un uso efficiente, concorrenziale e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura e una razionale distribuzione delle risorse tra soggetti operanti in ambito nazionale e locale. 2. Nella individuazione delle reti di cui al comma 1 e per la conseguente assegnazione dei diritti di uso temporaneo delle frequenze da parte del Ministero delle comunicazioni si applicano criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati, per realizzare gli obiettivi di concorrenza e pluralismo stabiliti dalla legge. L'autorita', ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a) n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, si avvale anche degli organi del Ministero delle comunicazioni per le attivita' di cui al presente articolo. 3. L'autorita', per l'individuazione delle reti televisive digitali terrestri nelle aree all digital, tiene conto in particolare dei seguenti criteri, in ordine di priorita': a) consentire la continuita' della trasmissione dei programmi analogici attualmente irradiati anche in tecnica digitale a salvaguardia dell'attuale servizio televisivo a tutela dell'utenza; b) assegnare all'operatore di rete della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo le risorse in frequenza necessarie per assolvere agli obblighi di copertura del servizio pubblico televisivo di cui all'art. 45 del testo unico della radiotelevisione e del Contratto di servizio per il triennio 2007-2009; c) assicurare agli operatori di rete nazionali, legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, una copertura il piu' possibile uniforme e, comunque non inferiore, per ciascuna rete, all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia, nonche' assegnare agli operatori di rete locali, legittimamente operanti ai sensi della normativa vigente, almeno un terzo delle frequenze disponibili ovvero almeno un terzo della capacita' trasmissiva disponibile nell'area nella regione Sardegna, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati da tutti gli operatori; d) garantire la disponibilita' di risorse frequenziali per l'ingresso nel settore televisivo di nuovi operatori di rete; e) salvaguardare la disponibilita' della capacita' trasmissiva messa a disposizione di soggetti terzi in virtu' di norme di legge o regolamentari vigenti; f) assegnare frequenze ai servizi DVB-H eserciti ai sensi della delibera n. 266/06/CONS, salva la possibilita' di estensioni della copertura del servizio tramite impianti di potenza irradiata inferiore ai 200 W/ERP, in prima applicazione non inclusi nella pianificazione; g) riservare un congruo numero di frequenze per consentire lo sviluppo di applicazioni innovative e di nuove tecnologie digitali in campo radiotelevisivo. 4. L'attribuzione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze individuate dal presente provvedimento e' disposta dal Ministero delle comunicazioni in via temporanea, in attesa dell'esito delle negoziazioni e delle attivita' di coordinamento internazionali necessarie per l'individuazione delle risorse frequenziali disponibili nelle aree all digital, nonche' della conseguente adozione da parte dell'autorita' del piano di assegnazione definitivo delle aree all digital. 5. L'assegnazione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze e' disposta in via definitiva solo all'esito delle negoziazioni e delle attivita' di coordinamento internazionali e dopo l'adozione da parte dell'autorita' del piano definitivo delle aree all digital. 6. In caso di controversie in merito all'applicazione dei provvedimenti di pianificazione relativi alle aree all digital, l'autorita', ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997 e dall'art. 42, comma 14, del testo unico della radiotelevisione, si pronuncia secondo le procedure di cui al Capo II del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS. La presente delibera e' trasmessa al Ministero delle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'autorita' e nel sito web dell'autorita'. Napoli, 23 aprile 2008 Il presidente: Calabro' I commissari relatori Innocenzi Botti - Lauria