Art. 2.
     Criteri per la configurazione delle reti digitali terrestri
        e per il rilascio dei diritti di uso delle frequenze

  1.  La  configurazione  delle reti televisive digitali terrestri da
realizzare nelle aree all digital di cui al comma 1 dell'art. 1, deve
garantire  un  uso  efficiente,  concorrenziale  e pluralistico della
risorsa  radioelettrica,  una  uniforme  copertura  e  una  razionale
distribuzione delle risorse tra soggetti operanti in ambito nazionale
e locale.
  2.  Nella  individuazione  delle  reti  di  cui al comma 1 e per la
conseguente   assegnazione   dei  diritti  di  uso  temporaneo  delle
frequenze  da  parte  del  Ministero delle comunicazioni si applicano
criteri   pubblici,  obiettivi,  trasparenti,  non  discriminatori  e
proporzionati,   per   realizzare  gli  obiettivi  di  concorrenza  e
pluralismo  stabiliti dalla legge. L'autorita', ai sensi dell'art. 1,
comma 6,  lettera a)  n.  2,  della  legge 31 luglio 1997, n. 249, si
avvale  anche  degli  organi del Ministero delle comunicazioni per le
attivita' di cui al presente articolo.
  3. L'autorita', per l'individuazione delle reti televisive digitali
terrestri  nelle  aree  all  digital,  tiene conto in particolare dei
seguenti criteri, in ordine di priorita':
    a) consentire  la  continuita'  della  trasmissione dei programmi
analogici   attualmente   irradiati   anche  in  tecnica  digitale  a
salvaguardia dell'attuale servizio televisivo a tutela dell'utenza;
    b) assegnare  all'operatore  di  rete  della  concessionaria  del
servizio  pubblico radiotelevisivo le risorse in frequenza necessarie
per  assolvere  agli  obblighi  di  copertura  del  servizio pubblico
televisivo  di cui all'art. 45 del testo unico della radiotelevisione
e del Contratto di servizio per il triennio 2007-2009;
    c) assicurare  agli  operatori  di rete nazionali, legittimamente
operanti  ai  sensi  della  normativa  vigente, una copertura il piu'
possibile  uniforme  e,  comunque  non  inferiore, per ciascuna rete,
all'80 per cento del territorio e di tutti i capoluoghi di provincia,
nonche'  assegnare  agli  operatori  di  rete  locali, legittimamente
operanti  ai  sensi  della  normativa  vigente, almeno un terzo delle
frequenze   disponibili   ovvero  almeno  un  terzo  della  capacita'
trasmissiva  disponibile  nell'area  nella  regione  Sardegna,  ferma
restando  la  salvaguardia degli investimenti effettuati da tutti gli
operatori;
    d) garantire   la  disponibilita'  di  risorse  frequenziali  per
l'ingresso nel settore televisivo di nuovi operatori di rete;
    e) salvaguardare  la  disponibilita'  della capacita' trasmissiva
messa  a disposizione di soggetti terzi in virtu' di norme di legge o
regolamentari vigenti;
    f) assegnare  frequenze  ai servizi DVB-H eserciti ai sensi della
delibera  n.  266/06/CONS,  salva la possibilita' di estensioni della
copertura   del   servizio  tramite  impianti  di  potenza  irradiata
inferiore  ai  200  W/ERP,  in  prima  applicazione non inclusi nella
pianificazione;
    g) riservare  un  congruo  numero  di frequenze per consentire lo
sviluppo di applicazioni innovative e di nuove tecnologie digitali in
campo radiotelevisivo.
  4.  L'attribuzione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze
individuate  dal  presente  provvedimento  e'  disposta dal Ministero
delle  comunicazioni  in  via  temporanea, in attesa dell'esito delle
negoziazioni   e  delle  attivita'  di  coordinamento  internazionali
necessarie    per   l'individuazione   delle   risorse   frequenziali
disponibili   nelle  aree  all  digital,  nonche'  della  conseguente
adozione da parte dell'autorita' del piano di assegnazione definitivo
delle aree all digital.
  5.  L'assegnazione agli operatori dei diritti d'uso delle frequenze
e'  disposta  in  via  definitiva solo all'esito delle negoziazioni e
delle  attivita' di coordinamento internazionali e dopo l'adozione da
parte dell'autorita' del piano definitivo delle aree all digital.
  6.   In   caso  di  controversie  in  merito  all'applicazione  dei
provvedimenti  di  pianificazione  relativi  alle  aree  all digital,
l'autorita', ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 11, della
legge n. 249 del 1997 e dall'art. 42, comma 14, del testo unico della
radiotelevisione, si pronuncia secondo le procedure di cui al Capo II
del regolamento approvato con la delibera n. 148/01/CONS.
  La presente delibera e' trasmessa al Ministero delle comunicazioni,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, nel
Bollettino ufficiale dell'autorita' e nel sito web dell'autorita'.
    Napoli, 23 aprile 2008
                                              Il presidente: Calabro'
I commissari relatori Innocenzi Botti - Lauria