Art. 3.
  La  «Camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Viterbo»  non  puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema
tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la
denominazione  «Nocciola  Romana»,  cosi'  come  depositati presso il
Ministero  delle  politiche agricole alimentari e forestali, senza il
preventivo assenso di detta autorita'.
  La  «Camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Viterbo»  comunica  e  sottopone  all'approvazione  ministeriale ogni
variazione   concernente   il   personale  ispettivo  indicato  nella
documentazione   presentata,   la   composizione   del   Comitato  di
certificazione  o della struttura equivalente e dell'organo decidente
i   ricorsi,   nonche'   l'esercizio   di   attivita'  che  risultano
oggettivamente  incompatibili  con  il mantenimento del provvedimento
autorizzatorio.
  Il    mancato   adempimento   delle   prescrizioni   del   presente
articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
  La  «Camera  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura di
Viterbo» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati
nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti
descritti  nel relativo disciplinare di produzione allegato alla nota
n.  66849  del  24 novembre  2006 e che sulle confezioni con le quali
viene  commercializzata  la  denominazione  «Nocciola  Romana», venga
apposta   la  dicitura:  «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento
(CE) 510/2006».