Art. 2. Soggetti proponenti/beneficiari 1. Le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti: a) consorzi all'esportazione collegati ad imprese artigiane, per progetti che coinvolgono almeno tre imprese artigiane, la cui ragione sociale va espressamente indicata nella domanda; b) raggruppamenti, anche costituiti ad hoc, di almeno 3 imprese artigiane. Nel caso b) la domanda dovra' essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le aziende partecipanti ed indicare anche il soggetto capofila del progetto. 2. Le imprese interessate devono risultare operative da almeno un anno ed i raggruppamenti costituiti ad hoc dovranno procedere alla costituzione formale di una RTI entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento. 3. Ciascuna impresa potra' partecipare ad un solo progetto, pena l'esclusione di tutte le richieste in cui figura la medesima ragione sociale. 4. In caso di ammissione al finanziamento, i soggetti beneficiari s'impegnano a rispettare la regola del «de minimis», cosi' come definita dalla Commissione europea nel Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L.379 del 28 dicembre 2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato degli aiuti di importanza minore («de minimis»), di cui all'allegata «Appendice 2». Restano escluse le imprese con codice Ateco di cui all'allegata Appendice 3.