Art. 2.
                   Soggetti proponenti/beneficiari

  1. Le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti
soggetti:
    a) consorzi  all'esportazione collegati ad imprese artigiane, per
progetti che coinvolgono almeno tre imprese artigiane, la cui ragione
sociale va espressamente indicata nella domanda;
    b) raggruppamenti,  anche  costituiti ad hoc, di almeno 3 imprese
artigiane.
  Nel  caso b)  la  domanda  dovra'  essere  sottoscritta  dai legali
rappresentanti  di tutte le aziende partecipanti ed indicare anche il
soggetto capofila del progetto.
  2.  Le  imprese interessate devono risultare operative da almeno un
anno  ed  i  raggruppamenti costituiti ad hoc dovranno procedere alla
costituzione  formale  di  una  RTI entro trenta giorni dalla data di
comunicazione dell'ammissione al finanziamento.
  3.  Ciascuna  impresa  potra' partecipare ad un solo progetto, pena
l'esclusione  di tutte le richieste in cui figura la medesima ragione
sociale.
  4.  In  caso di ammissione al finanziamento, i soggetti beneficiari
s'impegnano  a  rispettare  la  regola  del  «de minimis», cosi' come
definita  dalla  Commissione  europea nel Regolamento CE n. 1998/2006
del 15 dicembre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea  L.379 del 28 dicembre 2006), relativo all'applicazione degli
articoli 87  e  88 del Trattato degli aiuti di importanza minore («de
minimis»),  di  cui  all'allegata  «Appendice  2». Restano escluse le
imprese con codice Ateco di cui all'allegata Appendice 3.