Art. 4. Domande 1. Le domande devono essere spedite con raccomandata postale o per corriere entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Fa fede la data apposta sul timbro postale o, per l'inoltro via corriere, la data di consegna allo stesso. 2. Le domande, pena l'esclusione, devono essere redatte sull'allegato modulo (allegato B) e contenere tutta la documentazione in esso specificata. 3. Le domande vanno spedite agli Uffici riportati nell'allegato elenco (allegato C) della regione o della provincia autonoma in cui hanno sede legale i proponenti. 4. I progetti dei raggruppamenti composti da imprese che non hanno sede legale nella stessa regione o provincia autonoma vanno presentati al Ministero del commercio internazionale, Direzione generale per la promozione degli scambi, Divisione II, viale Boston n. 25 - 00144 Roma.