Art. 4.
                               Domande

  1.  Le domande devono essere spedite con raccomandata postale o per
corriere  entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del
presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale. Fa fede la data apposta
sul timbro postale o, per l'inoltro via corriere, la data di consegna
allo stesso.
  2.   Le   domande,   pena   l'esclusione,   devono  essere  redatte
sull'allegato modulo (allegato B) e contenere tutta la documentazione
in esso specificata.
  3.  Le  domande  vanno  spedite agli Uffici riportati nell'allegato
elenco  (allegato  C) della regione o della provincia autonoma in cui
hanno sede legale i proponenti.
  4.  I progetti dei raggruppamenti composti da imprese che non hanno
sede   legale   nella  stessa  regione  o  provincia  autonoma  vanno
presentati  al  Ministero  del  commercio  internazionale,  Direzione
generale  per  la promozione degli scambi, Divisione II, viale Boston
n. 25 - 00144 Roma.