Art. 5.
                              Priorita'

  1.   Ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  del  presente  decreto  il
Ministero,  le  Regioni  e  le  Province autonome valutano i progetti
attenendosi  ai  criteri  applicati  da  ciascun  ente  per  analoghe
iniziative  nonche'  ai seguenti criteri di priorita', cumulabili tra
loro:
    a) coinvolgimento di un maggior numero di imprese;
    b) iniziative  specificamente  destinate  al  miglioramento della
distribuzione di prodotti italiani all'estero;
    c) iniziative destinate alla promozione del marchio collettivo;
    d) progetti  che  stabilizzano  la  presenza  delle  imprese  sul
mercato estero prescelto;
    e) progetti rivolti a filiere di imprese artigiane;
    f) tipologie innovative d'intervento;
    g) progetti  collegati  ad  iniziative  gia' finanziate con altri
fondi pubblici.