Art. 5. Priorita' 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto il Ministero, le Regioni e le Province autonome valutano i progetti attenendosi ai criteri applicati da ciascun ente per analoghe iniziative nonche' ai seguenti criteri di priorita', cumulabili tra loro: a) coinvolgimento di un maggior numero di imprese; b) iniziative specificamente destinate al miglioramento della distribuzione di prodotti italiani all'estero; c) iniziative destinate alla promozione del marchio collettivo; d) progetti che stabilizzano la presenza delle imprese sul mercato estero prescelto; e) progetti rivolti a filiere di imprese artigiane; f) tipologie innovative d'intervento; g) progetti collegati ad iniziative gia' finanziate con altri fondi pubblici.