Art. 6.
                      Procedura di valutazione

  1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione
delle  domande  il Ministero e le singole regioni e province autonome
predispongono  le  proprie  graduatorie  dei  progetti  ammissibili a
finanziamento.
  2.   Ognuno   dei  predetti  enti  definisce  ed  adotta  gli  atti
amministrativi   necessari   ad  individuare  la  propria  unita'  di
valutazione.
  3.   Il  Comitato  paritetico  Ministero/regioni-province,  di  cui
all'art.  4  del  decreto  interministeriale 3 agosto 2007, citato in
premessa,  recepisce i risultati delle procedure di cui al precedente
comma 1  e  le riporta in una graduatoria finale nazionale, che sara'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sui siti web del Ministero e di
ogni regione o provincia autonoma.
  4.  Gli  uffici istruttori di riferimento informano gli interessati
sull'esito delle richieste tramite comunicazione scritta.