Art. 6. Procedura di valutazione 1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande il Ministero e le singole regioni e province autonome predispongono le proprie graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento. 2. Ognuno dei predetti enti definisce ed adotta gli atti amministrativi necessari ad individuare la propria unita' di valutazione. 3. Il Comitato paritetico Ministero/regioni-province, di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 3 agosto 2007, citato in premessa, recepisce i risultati delle procedure di cui al precedente comma 1 e le riporta in una graduatoria finale nazionale, che sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sui siti web del Ministero e di ogni regione o provincia autonoma. 4. Gli uffici istruttori di riferimento informano gli interessati sull'esito delle richieste tramite comunicazione scritta.